Vietati i botti di Capodanno, in tutta Italia!

Animalisti e amanti dei festeggiamenti più sobri saranno felici di sapere che, indipendentemente dal fatto che il Sindaco del proprio comune abbia emesso o meno un’Ordinanza contro i botti della notte del 31 dicembre, sono comunque vietati i botti di Capodanno, in tutta Italia! Con buona pace di chi, non arrendendosi all’evidenza degli anni passati, ancora spera nella tradizione con cui si vorrebbero scacciare spiriti maligni e sfortuna a suon di petardi.

A decretare come vietati i botti di Capodanno è infatti l’articolo 703 del Codice penale che, a proposito di accensioni ed esplosioni pericolose, così recita: ‘Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a [€ 103,00]. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.’.

Non solo sono vietati i botti di Capodanno quindi, ma il divieto rientra tra le contravvenzioni a tutela dell’ordine pubblico e la tranquillità pubblica previste dal Codice penale con la conseguenza che, oltre ad essere di per sé un reato punibile con l’arresto fino a un mese, non sono escluse né una pena più grave se il fatto dovesse costituire un più grave reato, né l’obbligo risarcitorio in sede civile dei danni conseguenti la condotta proibita.

Tra i danni conseguenti, a parere di chi scrive, vanno inserite le ferite e, in alcuni casi, la morte degli animali (domestici e non) spaventati dai cosiddetti botti di Capodanno. Pur con le difficoltà probatorie evidenti nel dimostrare il nesso di causalità diretta tra il botto sparato da quella specifica proprietà e la ferita o la morte dell’animale, e indirettamente al proprietario oppure alla collettività tutta nel caso di animali selvatici, la doppia responsabilità civile e penale c’è e deve poter essere attivata da chiunque, proprietario o Cittadino, intenda sporgere querela. Oltre a una questione di tutela dei diritti degli animali, sprovvisti per ora di personalità giuridica, si tratta dei diritti del Proprietario e della Collettività.

Trattandosi di materia penale, ogni mezzo di prova sarà ammesso: video di sorveglianza e testimonianze (purché oggettive) incluse.

Stando alla lettera della norma, oltre ad essere vietati i botti di Capodanno più banali, quelli che senza alcuno spettacolo pirotecnico creano semplicemente una forte esplosione, sono altrettanto vietate le (eleganti) lanterne che alimentate da una fiamma salgono lentamente in cielo portando il fuoco sul tetto del vicino o nel bosco attiguo, nonché i fuochi d’artificio in senso proprio che uniscono al fragoroso scoppiettio anche uno spettacolo di luci. Sul divieto di sparare colpi di arma da fuoco sarebbe superfluo ogni accenno se non fosse che, ogni anno, si conti almeno un morto e circa 500 (cinquecento) feriti anche con menomazioni gravi e permanenti.

In sempre più comuni vengono vietati i botti di Capodanno con apposita ordinanza del Sindaco che, oltre a stabilirne il divieto a cavallo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio di ogni anno, prevede la corrispondente sanzione per i trasgressori, generalmente nell’ordine dei 500 (cinquecento) Euro.

Queste ordinanze si sommano al divieto previsto dall’articolo 703 del Codice penale sopra richiamato e non escludono la responsabilità penale che esso sancisce.

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