Banca ostinata? Ecco come ottenere la chiusura del conto!

Capita che un correntista, per i motivi più vari, decida di chiudere il proprio conto corrente e trasferirsi in un altro istituto bancario e si chieda come ottenere la chiusura del conto viste le difficoltà che gli vengono poste dalla banca fa resistenza e rifiuta la chiusura. È legittimo questo rifiuto? Cosa può fare il cliente per far valere i propri diritti?

In base all’articolo 118 del Testo Unico Bancario, il cliente ha sempre diritto di recedere unilateralmente dal contratto di conto corrente, senza penalità e spese di chiusura. La banca può rifiutare la chiusura solo in presenza di un giustificato motivo, ad esempio se il cliente non ha pagato spese e interessi maturati o se il conto è sottoposto ad esecuzione forzata.

Se la banca nega la chiusura senza un valido motivo, il correntista può inviare un reclamo scritto tramite raccomandata A/R. Trascorsi 60 giorni senza risposta, o se la risposta non è soddisfacente, il cliente può fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che offre un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in tempi rapidi e a bassissimo costo per il Cliente / consumatore.

In ultima istanza, se l’ABF non arriva ad una decisione favorevole, il correntista potrà comunque intraprendere una causa civile contro la banca per l’accertamento dell’illegittimo rifiuto di chiusura del conto e il risarcimento dei danni subiti per la mancata chiusura. In questo caso i tempi sono inevitabilmente più lunghi ma si può così ottenere una pronuncia d’urgenza che obblighi la banca a chiudere il rapporto.

Anche se scomodo per l’istituto, il diritto di recesso del cliente deve essere sempre garantito e la legge fornisce al Cliente gli strumenti legali per contrastare l’inerzia bancaria e per vedersi riconosciute le proprie legittime richieste.

Potrebbe interessare la scheda su La chiusura del conto corrente cointestato con il defunto senza successione oppure La pignorabilità del conto corrente cointestato