La pignorabilità del conto corrente cointestato

Capita spesso che un conto corrente sia intestato a entrambi i coniugi per una più facile gestione delle spese della famiglia, così come capita che il conto corrente sia cointestato tra figlio e genitore anziano o un altro parente, magari non del tutto autosufficiente, sempre per facilità di gestione delle spese quotidiane e quindi la pignorabilità del conto corrente cointestato rappresenta qualcosa di più di uno spiacevole imprevisto per il cointestatario non inseguito dai creditori.

L’articolo 492-bis del Codice di Procedura Civile è chiaro nel prevedere che: ‘Su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare’. (…) ‘per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito’. E’ il caso del pignoramento presso terzi, dove il terzo è la banca appunto.

Le somme di denaro, per la loro immediata spendibilità, saranno ovviamente sempre preferite dai creditori a qualunque altro bene del debitore che presenta il problema di una esatta determinazione del suo valore, del trasporto e della custodia, della vendita per monetizzarne il valore e della gestione dell’eventuale eccedenza di ricavato rispetto alla pretesa che, in teoria, pagate anche le spese di procedura, spetta al debitore.

In più, si consideri che la misura cautelare dell’ipoteca sull’immobile del debitore è esclusa per debiti inferiori a € 20 mila e che se quest’ultimo percepisce la pensione minima, questa è pignorabile solo per una piccola parte (un quinto) della parte eccedente l’importo della pensione sociale, aumentato della metà. Tutto ciò limita ulteriormente la rosa dei beni aggredibili…

La pignorabilità del conto corrente cointestato, anche nella malaugurata eventualità in cui sia cointestato, risulterebbe quindi essere la via più breve per il soddisfacimento delle pretese del creditore nonostante un importante (e giustificato) limite consistente nel fatto che la pignorabilità del conto corrente cointestato è limitata alla sola metà dello stesso dal momento che quanto depositato si presume sempre spettante, in parti uguali, a entrambi i cointestatari.

Quindi, nell’eventualità in cui il debito sia di mille Euro, e il conto corrente ne contenga mille, di questi 500 Euro si considereranno del debitore e gli altri 500 Euro del cointestatario e saranno, quindi, intoccabili.

Certo, a seconda dei rapporti tra i cointestatari, potrebbe sorgere l’obbligo per il debitore pignorato di risarcire l’altro cointestatario. Ciò nel caso ad esempio in cui l’importo pignorato non gli appartenesse direttamente ma fosse dell’altro cointestatario ‘incolpevole’. Ciò può verificarsi quando un figlio risulti cointestatario del conto corrente di un genitore anziano solo per maggior facilità nella gestione delle sue finanze che, però, appartengono unicamente al genitore…

L’importo riconducibile alla metà del correntista non pignorato può essere prelevata o trasferita da quest’ultimo a mezzo bonifico in qualunque momento. Così come eventuali somme riconducibili alla metà del correntista pignorato che siano eccedenti l’importo del pignoramento presso terzi.

Un’ultima considerazione per chi stia vivendo situazioni di sovraindebitamento: la legge prevede la possibilità di liberarsi dai debiti che non si sia in grado di saldare grazie alla cosiddetta Legge salva suicidi.

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