Questo breve articolo sull’importo della pensione minima di vecchiaia vuole chiarire la confusione ricorrente nel parlare comune tra pensione minima e pensione sociale.
Le due figure hanno finalità, presupposti e importi diversi per cui abbiamo ritenuto utile fare chiarezza sia sulle premesse che sull’importo della pensione minima di vecchiaia in modo da aiutare chi abbia dubbi al riguardo e stia cercando di orientarsi.
Nell’immaginario comune, la pensione minima è quella spettante a chi non abbia versato contributi sufficienti per avere una pensione ‘consistente’, proporzionata alla propria carriera lavorativa e la cui funzione sia di garantirgli il minimo, appunto, per (soprav)vivere. Così descritta quindi, pensione minima e pensione sociale sarebbero sinonimi. Nulla di più sbagliato!
Quella sopra descritta è la pensione sociale, ed è la misura assistenziale prevista dall’INPS per chi, al compimento del 67esimo anno d’età, non abbia mai versato contributi pensionistici o li abbia versati in forma insufficiente. Questa, e solo questa, è la pensione sociale, pensata per chi versi in uno stato assoluto di difficoltà economica e al quale fornisca così i mezzi per (soprav)vivere.
La pensione minima, invece, è una prestazione che integra una pensione esistente, quando non raggiunga una determinata soglia minima.
Se, nonostante il compimento del 67esimo anno di età e il versamento di almeno 20 (venti) anni di contributi, il pensionato non percepisce l’importo minimo di € 515,58 (cinquecentoquindici/58), potrà quindi chiedere l’erogazione dell’integrazione a condizione che rispetti determinati limiti reddituali.
E’ condivisibile il pensiero del legislatore che ha ritenuto ingiustificato integrare la pensione inferiore ai citati 515 Euro a chi abbia, comunque, una situazione reddituale propria, o unitamente al coniuge, che non lo inquadri complessivamente in una situazione di concreta difficoltà economica.
I limiti di reddito sono i seguenti:
Pensionato con redditi propri fino a € 6.702,54 | Sì, integralmente |
Pensionato con redditi propri fino a € 6.702,54 e unitamente al coniuge fino a € 20.107,62 | Sì, integralmente |
Pensionato con redditi propri fino a € 13.405,08 | Si, parzialmente |
Pensionato con redditi propri fino a € 26.810,16 e unitamente al coniuge fino a € 20.107,62 | Si, parzialmente |
Abbiamo già visto e potrebbe interessare in quale misura la legge preveda degli aiuti nel caso, ad esempio di percepire una pensione con moglie a carico e in quale misura la reversibilità rientri tra i diritti della ex moglie dopo il divorzio.
Un ultimo cenno, per completezza, riguarda la pignorabilità della pensione minima.
In considerazione della funzione essenziale di questa, la legge prevede che la pensione minima sia pignorabile solo per una piccola parte (un quinto) di quanto ecceda l’importo della pensione sociale aumentato della metà.
Quindi, ipotizzando una pensione di € 1.000 mensili, e un assegno sociale di € 500, bisognerà aumentare quest’ultimo della metà (ossia di € 250) e della somma residua sottraendo gli € 750 così ottenuti agli € 1.000 di pensione, saranno pignorabili solo i residui € 250 in misura massima di un quinto, ossia € 50.
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