La legge nr. 76 dl 2016, disciplinando le unioni civili tra persone anche dello stesso sesso, ha determinato la modifica della disciplina che regola convivenza di fatto e assegni familiari estendendo la platea dei beneficiari.
L’articolo 1, comma 20, della citata Legge prevede infatti che: ‘Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso‘.
Appare quindi evidente che i concetti di convivenza di fatto e assegni familiari, prima non accostabili, rientrino ora pienamente nella casistica delle prestazioni che l’INPS eroga nelle varie forme a seconda della categoria specifica di lavoratore.
Gli assegni familiari, con questa esatta denominazione entrata nel linguaggio comune, vengono infatti erogati ormai solo a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, lavoratori titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali di queste categorie, e sempre che il loro nucleo familiare non ecceda il reddito complessivo stabilito annualmente.
Gli assegni familiari, nella nuova veste di Assegni per il nucleo familiare, vengono invece erogati dall’INPS ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall’INPS stesso, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente come disoccupazione, cassa integrazione guadagli straordinaria CIGS e maternità, del personale statale in servizio e dei dipendenti in quiescenza o pensionati degli enti pubblici territoriali e non.
Chiarito quindi che anche una convivenza di fatto ha diritto a percepire gli assegni familiari e/o assegni per il nucleo familiare, cerchiamo di rispondere brevemente alle più frequenti domande rimandando ai link inseriti nel testo per gli approfondimenti eventuali:
Quali sono i requisiti necessari per aver diritto all’erogazione?
I requisiti per la percezione degli assegni familiari e degli assegni per il nucleo familiare sono anzitutto reddituali: di anno in anno la legge prevede l’importo al di sopra del quale il nucleo familiare non avrà diritto agli assegni che, ricordiamo, sono una misura a sostegno del reddito appunto. Inoltre, il contratto di convivenza da cui risulti la convivenza di fatto deve essere registrato presso l’Anagrafe del Comune di residenza.
In cosa consistono gli assegni familiari e per il nucleo familiare?
Sono dei pagamenti riscuotibili in varie forme, nella misura massima di 6 (sei) per settimana e 26 (ventisei) nell’arco di un mese.
A quando ammontano gli assegni familiari e degli assegni per il nucleo familiare?
In quanto misura a sostegno del reddito, l’importo non può essere predefinito ma valutato, caso per caso, in considerazione della situazione reddituale del nucleo familiare e della sua composizione.
A mero titolo d’esempio, l’importo spettante potrebbe essere di € 37 (ciascuno) nel caso di uno o due figli, e di € 55 (ciascuno) nel caso di tre figli… Senza ovviamente alcuna distinzione se figli naturali, riconosciuti, adottati.
Cosa succede in caso di scioglimento dell’unione civile?
Alla stregua di quanto già visto nell’eventualità di separazione tra conviventi, anche il diritto agli assegni andrà rivisto in considerazione della mutata situazione.
Come si presenta la domanda?
Solo ed esclusivamente in via telematica, con la possibilità di eseguire autonomamente la richiesta attraverso il sito dell’INPS per i titolari di SPID.
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