La domanda corretta sarebbe non tanto a che età si prende la pensione sociale ma a che età si prende l’assegno sociale: da quasi 30 anni infatti l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale anche se lo spirito di questa prestazione resta invariato.
Abbiamo già trattato la confusione ricorrente nel parlare comune tra pensione minima e pensione sociale e rimandiamo all’articolo citato per ogni chiarimento.
In questa sede, per i nostalgici della precedente denominazione che si domandino a che età si prende la pensione sociale, diciamo subito che l’età minima per farne richiesta è di 67 anni ma questo non è l’unico requisito…
In quanto prestazione economica con lo scopo di fronteggiare una situazione di difficoltà economica che si suppone e ci si augura provvisoria, un secondo requisito consiste nel dimostrare la temporanea situazione di disagio che terrà in conto dello stato libero o in qualunque forma ‘unito’ del richiedente, testimoniato nel primo caso da un reddito che non dovrà superare i 6.085,30 Euro annuali e, nel secondo caso, i 12.170,60 Euro annuali.
La prestazione che, come detto, è temporanea e revocabile quando il limite reddituale risultasse superato, è inoltre non reversibile (cioè non trasmissibile in eredità ai familiari superstiti) in quanto concesso e commisurato sulla situazione specifica del richiedente e non più attuale in caso di sua mancanza.
Una volta quindi chiarito a che età si prende la pensione sociale e quale sia il reddito massimo per avere diritto agli assegni sociali, l’ultimo requisito necessario è quello della residenza effettiva in Italia per i Cittadini italiani, i Cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe, i Cittadini extracomunitari familiari di un Cittadino comunitario, i Cittadini extracomunitari titolati di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nonché i Cittadini stranieri o Apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
A differenza di altre prestazioni erogate dall’INPS indipendentemente da dove il beneficiario soggiorni o risieda, nel caso in cui il richiedente trascorra all’estero più di 29 giorni gli assegni sociali verranno sospesi in attesa di accertamenti e, qualora si accerti che sia residente all’estero, non avrà diritto all’assegnazione della prestazione (o ne perderà il diritto, con obbligo di restituzione di quanto percepito) non solo nel caso in cui si accerti che sia formalmente iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) ma anche in tutti i casi in cui trascorra fuori dall’Italia la maggior parte dell’anno!
Il calcolo di quanto effettivamente erogato varia a seconda delle condizioni economiche del richiedente ma la misura intera della prestazione a cui ha diritto chi non sia coniugato e non possieda alcun reddito consiste in 468,10 (quattrocento sessantotto virgola dieci) Euro mensili, per 13 (tredici) mensilità.
La richiesta può essere presentata autonomamente sul portale INPS dopo essersi autenticati con lo SPID (si veda, per chiarimenti, A cosa serve lo SPID?).
Per quanto qui eventualmente non trattato, si veda la specifica scheda informativa di INPS oppure si chieda un nostro Parere legale on-line entro 24 ore a € 19.90
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