Come comportarsi nel caso di vizi occulti delle auto usate tra privati

Capita in continuazione di veder sorgere contenziosi per i vizi occulti delle auto usate tra privati, e non sempre per malizia del venditore che avrebbe dovuto dichiarare, ma ha taciuto, dei difetti nascosti conseguenza di un piccolo incidente o, molto più banalmente, degli anni di utilizzo…

Sappiamo tutti come i componenti di un’auto, anche di piccola cilindrata, siano così numerosi che al momento dell’acquisto anche all’occhio più esperto sia impossibile valutarne esattamente il livello di efficienza. L’esame da parte del ‘meccanico di fiducia’ e la guida per pochi chilometri possono certo evidenziare dei difetti evidenti come una portiera che non chiuda, il tergicristallo che non funzioni e simili ma non certo quei vizi riscontrabili solo dopo l’uso fatto per un certo tempo. Ad esempio, il fatto che un’auto consumi olio non lo si potrà certo constatare in una decina di minuti di prova.

La famosa formula ‘vista e piaciuta’ che viene inserita nei contratti di compravendita di auto usate tra privati (quando viene messo per iscritto l’accordo raggiunto!) vorrebbe garantire il venditore inibendo ogni sua futura contestazione da parte dell’acquirente e così certamente è per tutto quanto, dopo averla ‘vista’ appunto, l’auto usata sia ‘piaciuta’ al punto da perfezionare la compravendita.

Di certo non vale però per i vizi occulti delle auto usate tra privati per i quali operano le disposizioni del Codice civile sin dal momento iniziale dell’obbligo di denuncia dei vizi occulti da parte del venditore.

Esistono infatti dei difetti non rilevabili facilmente e che nemmeno il venditore conosce, come può essere il livello di usura di un certo componente che di lì a poco potrà cessare di funzionare, ed esistono invece altri difetti occulti che derivano da eventi dei quali il venditore sia perfettamente a conoscenza.

L’articolo 1490 del Codice civile relativamente a questi ultimi prevede che quest’ultimo: ‘(…) è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore’ e quindi, se l’auto ha subito un incidente in conseguenza del quale lo chassis si sia magari deformato, se abitualmente nelle giornate di pioggia l’impianto elettrico faccia i capricci e così via, è tenuto, per legge, a informarne il possibile acquirente.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non avrà effetto se il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa per spuntare un prezzo maggiore, giustificato dall’assenza di difetti appunto.

Cosa fare quando ci si renda conto dei vizi occulti delle auto usate tra privati?

Bisognerà denunciare i vizi al venditore nel termine massimo di 8 giorni dalla loro scoperta, possibilmente con una PEC o una Raccomandata a.r., astenendosi se possibile dal compromettere l’accertamento successivo dei difetti intervenendo direttamente o facendo intervenire altri benché professionisti del settore.

L’articolo 1495 del Codice civile prevede chiaramente infatti che: ‘il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 (otto) giorni dalla scoperta’, lasciandogli poi 1 (un) anno di tempo per intraprendere l’azione risarcitoria relativa prima che ogni azione gli sia inibita.

Quali scelte ha il compratore di un’auto usata dopo la scoperta dei vizi occulti?

Ancora una volta il Codice civile ha previsto ogni eventualità stabilendo con l’articolo 1492 Cod. civ. che il compratore possa domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, ragionevolmente a seconda dell’importanza del difetto nascosto. Così, se l’auto usata risulti inutilizzabile in conseguenza dei vizi, il compratore ha sicuramente diritto alla risoluzione del contratto con l’obbligo di restituzione di quanto pagato.

La richiesta presuppone la denuncia dei difetti entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta a meno che non si possa provare la mala fede del venditore che, conoscendoli, li avrebbe dovuti dichiarare per correttezza.

E’ possibile chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi occulti?

Secondo uno dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, l’autore di ogni fatto doloso o colposo è obbligato al risarcimento dei danni conseguenti e non v’è ragione per cui il venditore di un’auto usata della quale abbia taciuto dei vizi occulti a lui noti non debba risarcire il malcapitato acquirente di quei danni conseguenti.

Si pensi al costo del carro attrezzi, alla spesa per il noleggio di un’auto con la quale recarsi al lavoro e così via, purché pertinenti e opportunamente documentate dalle ricevute del caso.

Posso denunciare il venditore per truffa?

Quando si parli di denuncia, non ci stancheremo mai di consigliare la massima cautela tuttavia, l’articolo 640 del Codice penale prevede pene severe per ‘chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno’

Orbene, il venditore tacendo una circostanza negativa relativa al mezzo, a lui nota, ha sicuramente fornito all’acquirente una falsa rappresentazione della realtà che avrebbe determinato o la mancata conclusione dell’affare, o la conclusione a un prezzo inferiore.

In entrambi questi casi, con il proprio comportamento, il venditore ha tratto un ingiusto profitto a danni dell’acquirente e quindi, potendo dimostrare che il difetto occulto fosse a lui noto, si potrà procedere a querela per truffa (previa consultazione con un legale, possibilmente!).

In ogni caso, suggeriamo la lettura del nostro approfondimento: le conseguenze di un esposto alla Procura della Repubblica.

La garanzia legale di conformità sulle auto usate dai concessionari

Tutto quanto sopra riguarda la compravendita di auto / moto / veicoli usati, tra privati.

Nel caso in cui invece la compravendita avvenga tramite una concessionaria, in ragione del maggior livello di competenza professionale attesa dall’operatore del settore che può avvalersi anche di meccanici e officine per la verifica e il ricondizionamento dei veicoli usati messi in vendita, si applicherà invece il Codice del consumo che prevede una garanzia obbligatoria biennale a favore dell’acquirente.

Si parla, in questo caso di garanzia legale di conformità prevista dal Codice del consumo, diversa dalla garanzia generica per i vizi della cosa venduta prevista dal Codice civile.

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