E’ lecita la donazione a un solo figlio?

In molte più occasioni di quante si creda si ripresenta la questione della donazione a un solo figlio di una somma di denaro, un oggetto di valore o un immobile a discapito di altri figli, accompagnata puntualmente dalla comprensibile domanda se, oltre che da un punto di vista morale, sia un comportamento lecito anche dal punto di vista giuridico.

Chiariamo quindi che la donazione a un solo figlio è lecita, in quanto non vietata da alcuna norma ma, altrettanto, annullabile in futuro dai fratelli che vedano così ridursi la quota di eredità legittima spettante. Si veda al proposito l’articolo: Eredi legittimi, chi sono e quanto ereditano?

In qualunque modo la donazione sia attuata, direttamente mediante la formalizzazione davanti a un Notaio che dopo aver accertato le identità di donante e donatario raccoglie la volontà dell’uno di donare quello specifico bene all’altra che a propria volta manifesta la volontà di accettare, oppure indirettamente mediante la provvista da parte dell’uno dei mezzi finanziari necessari all’altro per l’acquisizione di quello specifico bene, in entrambi i casi si verificherà una diminuzione del futuro asse ereditario alla quale l’erede o eredi futuri potranno opporsi con la cosiddetta azione di riduzione.

Ai sensi dell’articolo 769 del Codice civile, la donazione infatti ‘è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione’ e la donazione a un solo figlio determina senza ombra di dubbio un arricchimento di quest’ultimo a discapito del patrimonio del genitore donante che, un giorno che gli/le si augura lontano, costituirà l’asse ereditario da ripartirsi secondo le disposizioni in tema di quote di eredità legittima.

Si noti quindi che quando (e solo quando )si aprirà la successione, gli eredi vittime della donazione potranno agire verso il donatario che della donazione ha beneficiato per ottenere la propria quota di eredità legittima che varierà a seconda della presenza o meno di un genitore superstite e/o dal numero degli altri fratelli.

Tra le ragioni che sconsiglierebbero quindi di seguire la strada della donazione a un solo figlio per l’annullabilità sempre possibile da parte degli eredi esclusi, si aggiunga l’aliquota da versare in occasione di una donazione che, nel caso di un familiare in linea diretta è del 4% sul valore del bene, calcolato come già trattato nell’articolo: Il calcolo dei valori degli immobili in successione, con una franchigia pari a 1 (un) milione di Euro per ciascun donatario(!)

L’unico escamotage possibile e usato per ottenere gli stessi risultati della donazione a un solo figlio è quindi quello dell’usucapione che, pur necessitando di 20 (venti) anni almeno e la dimostrazione dei requisiti richiesti dalla Legge per il suo perfezionamento, non offrirebbe il fianco ad azioni da parte del figlio o dei figli esclusi.

Assolutamente sconsigliata la prassi, in passato seguita, della vendita simulata con la quale veniva dichiarato in atto l’avvenuto pagamento del prezzo, che in realtà non era stato versato, oppure la provvista al simulato acquirente da parte del simulato venditore dell’importo indicato come prezzo nel rogito e solo restituito quindi all’atto della vendita.

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