Il disconoscimento delle operazioni non riconosciute sul conto o sulla carta

A distanza di magari un mese, quando ci viene generalmente consegnato il riepilogo delle operazioni e le scorriamo, capita spesso di non riconoscere una spesa addebitata e di voler fare subito il disconoscimento delle operazioni non riconosciute sul conto o sulla carta.

In effetti, come abbiamo già avuto modo di vedere trattando il vastissimo fenomeno delle truffe su Marketplace oltre a tutte quelle che quotidianamente avvengono più generalmente online che vanno dal phishing al furto di identità, le possibilità che una spesa non sia effettivamente riconducibile a noi è assai probabile e il disconoscimento delle operazioni non riconosciute sul conto o sulla carta va fatto quanto prima per non incorrere in eventuali decadenze o nella ripetizione dell’addebito…

La sequenza suggerita, a giudizio di chi scrive, è di telefonare oppure inviare un’e-mail all’Istituto bancario dove è stato eseguito l’addebito segnalando l’anomalia riscontrata (possibilmente a mezzo PEC), sporgere querela o denuncia contro ignoti per l’uso non autorizzato delle coordinate bancarie o della carta di credito o di debito presso il servizio online della Polizia postale oppure personalmente recandosi alla locale Stazione dei Carabinieri, dare comunicazione dell’addebito non autorizzato al soggetto presso il quale le credenziali sono state spese.

Ciò detto, è bene fermarsi un attimo a riflettere, chiedendo a tutti i familiari e a chi avrebbe potuto avere accesso ai dati di pagamento usati se siano del tutto estranei all’accaduto. Come abbiamo già spiegato nel nostro articolo: Conseguenze di un esposto alla Procura della Repubblica, le ripercussioni possono essere pesanti e non capita di rado che la pista porti a un figlio o un familiare stretto prima ancora che a un cracker chissà dove.

Infine, converrà verificare se e in quale misura l’accaduto possa dipendere dallo stesso soggetto che procede al disconoscimento delle operazioni non riconosciute sul conto o sulla carta. Il codice segreto conservato insieme alla carta di credito o di debito, ad esempio, oppure i codici di sicurezza dell’home banking annotati dove chiunque li potrebbe vedere, saranno di sicuro validi argomenti per la banca che voglia opporsi al riaccredito delle somme contestate.

Per farsi un’idea, diciamo che l’articolo 493 ter del Codice penale prevede che: ‘Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 Euro’.

Tutto ciò detto, sono disponibili in rete vari moduli per il disconoscimento delle operazioni predisposti dai maggiori Istituti bancari. Riportiamo qui per semplicità quelli di Intesa Sanpaolo, di BPER, Unicredit, BPM che è sempre bene consegnare con le modalità che gli stessi suggeriranno, per maggior velocità, ma anche in una forma che dia la prova dell’avvenuta consegna come la raccomandata a.r. o la PEC indirizzata alla sede legale se non sia rintracciabile un indirizzo PEC più specifico unitamente alla copia della querela o denuncia presentata.

Il riaccredito dell’addebito non riconosciuto e contestato avviene di norma il primo giorno lavorativo successivo a quello di segnalazione del disconoscimento, ragion per cui la prova dell’avvenuta consegna sarà importante nel caso si debba agire in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto al rimborso.

La banca e l’Istituto che abbiano emesso la carta di credito o di debito sono tenuti al riaccredito della somma illegittimamente addebitata a condizione che, come visto sopra, non sia ravvisabile un comportamento colposo del cliente che abbia quindi, pur non deliberatamente, agevolato l’accaduto.

Altrettanto, non saranno tenuti al riaccredito delle somme così sottratte nel caso in cui venisse accertato un comportamento doloso se non addirittura fraudolento del cliente che abbia quindi agito deliberatamente con l’intenzione di far apparire come ‘sconosciuto’ l’addebito invece a lui riconducibile e quindi perfettamente ‘conosciuto’. In tutto ciò, oltre alla tentata frode ai danni della banca, si metta in conto l’ulteriore reato consistente nella presentazione di una querela o denuncia (evidentemente) non fondata.

Oltre alle ipotesi criminose, va detto che esistono anche altre ragioni per procedere al disconoscimento delle operazioni non riconosciute sul conto o sulla carta. Si pensi al caso in cui lo sportello automatico contabilizzi un prelievo senza però erogare la corretta quantità di contante. Si pensi a un doppio addebito oppure all’addebito di un’utenza invece cessata da alcuni giorni.

Infine, suggeriamo per completezza di trattazione di verificare su contratto sottoscritto all’apertura del conto corrente, o con la richiesta di emissione della carta di credito o di debito di che trattasi, se sia prevista una franchigia a favore della banca o dell’emittente. Specialmente nel caso delle carte dotate dei microchip più recenti, e dei conti correnti con autenticazione a due fattori, potrebbe essere prevista una franchigia nell’ordine di poche centinaia di Euro al disotto della quale saranno legittimati a non procedere al rimborso della spesa contestata.

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