A partire dal momento in cui l’operazione imponibile si perfezioni, inizia a decorrere il termine entro il quale deve obbligatoriamente essere emessa fattura e, nel caso di ritardo senza che sia ancora stato contestato alcunché, è possibile procedere autonomamente con il ravvedimento per il tardivo invio della fattura elettronica al fine di evitare le pesanti sanzioni altrimenti previste.
L’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972 prevede infatti varie ipotesi tra cui, a titolo di puro esempio, quella in cui venga emessa una sola fattura nell’arco di un mese per più operazioni riconducibili allo stesso soggetto beneficiario, il caso in cui il cliente sia un soggetto estero, oltre alla più frequente cessione di beni o servizi a favore di un singolo cliente residente sul territorio nazionale.
L’obbligo di fatturazione inizia sempre a decorrere dal momento in cui la prestazione sia resa o il bene sia ceduto e (quasi sempre) il termine per procedere con l’invio della fattura elettronica è fissato nel giorno 15 (quindici) del mese successivo per le cosiddette fatture differite, ed entro 12 giorni per le cosiddette fatture immediate.
Oltre alla passata fattura cartacea che richiedeva una sua registrazione manuale nella contabilità del soggetto emittente, l’obbligo di fatturazione elettronica è scattato ex art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 nr. 205 del 2017 a partire dallo scorso 1° gennaio 2019 e implica una emissione, invio, registrazione e consegna al destinatario automatica e inequivocabile a cura del SDI (Servizio Di Interscambio).
Tutto ciò detto, l’omesso, tardivo o errato invio della fattura elettronica implica pesanti sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta omessa e sempre con un minimo di € 500,00 oltre a un importo da € 250,00 a € 2.000,00 se l’inadempienza ha inciso sulla liquidazione del tributo mentre, se questo è stato regolarmente versato, non si applicherà la prima sanzione dal 90% al 180% con un minimo di € 500,00.
Si noti che anche ogni forma diversa dalla fatturazione elettronica, anche se eseguita con tutte le prescrizioni della previgente disciplina, si intenderà come non eseguita tout-court.
La corretta emissione della fattura è anche nell’interesse del soggetto che procede con l’operazione imponibile visto che solo sulla base di un ineccepibile documento fiscale potrà far valere l’esigibilità del credito in fattura qualora debba procedere giudizialmente per ottenerne il pagamento.
Il ravvedimento per il tardivo invio della fattura elettronica non solo è quindi possibile ma costituisce un rimedio per procedere alla messa in mora del debitore e successivamente alle ordinarie operazioni di pignoramento ed esecuzione per soddisfare il proprio credito.
Come si calcola il ravvedimento per il tardivo invio della fattura elettronica?
L’articolo 13 del Decreto legislativo nr. 472 del 1997 prevede che tutte le sanzioni stabilite siano fortemente ridotte se, prima della contestazione formale di eventuali irregolarità, si provveda ad ‘auto-denunciarsi’ e ‘auto-sanzionarsi’, versando i seguenti importi:
1/10 | entro 30 giorni dall’errore o omissione | ossia € 25,00 |
1/9 della sanzione prevista | entro 90 giorni dall’errore o omissione | ossia € 27,80 |
1/8 della sanzione prevista | entro il termine per la presentazione dell’IVA annuale | ossia € 31,25 |
1/7 della sanzione prevista | entro il termine per la presentazione dell’IVA dell’anno seguente a quello dell’errore o omissione | ossia € 35,71 |
1/6 della sanzione prevista | entro il termine per la presentazione dell’IVA dell’anno seguente a quello dell’errore o omissione | ossia € 41,67 |
1/5 della sanzione prevista | se la regolarizzazione avviene dopo la contestazione delle irregolarità | ossia € 50,00 |
Per il pagamento del ravvedimento operoso bisognerà usare il Modello F24 indicando l’anno dell’omesso invio o irregolarità e il Codice tributo 8911.
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