Coperture in Eternit e obbligo di rimozione

Dai primissimi anni del ‘900 questo mix di cemento, carta e amianto ha dato vita a una infinità di lastre e tubi ampiamente usati in complessi industriali e non, lasciandoci in eredità la questione delle coperture in Eternit e obbligo di rimozione relativo al fine di tutelare la salute dei lavoratori e dei residenti nelle vicinanze.

Abbiamo già visto in varie occasioni il diritto alla salute nell’articolo 32 della Costituzione italiana e come la Legge punisca ogni comportamento che, nocivo per l’ambiente, determini conseguenze negative per i Cittadini. E’ il caso dei rifiuti abbandonati in area privata ad esempio, per i quali sono previsti fino a due anni di detenzione, e abbiamo visto trattando il risarcimento danni del datore di lavoro per l’infortunio del dipendente come sul primo ricada l’obbligo di garantire le più salubri condizioni generali di lavoro, anche in relazione ai materiali con i quali il luogo di lavoro stesso sia stato costruito.

Per completare il quadro delle coperture in Eternit e obbligo di rimozione conseguente è indispensabile un ultimo accenno alle malattie provocate dall’amianto, ossia le gravissime: asbestosi, mesotelioma e tumore dei polmoni (Pdf), certamente tali da indurre alla massima prudenza e all’intervento di addetti specializzati nella sua rimozione…

Ciò detto, coperture in Eternit e obbligo di rimozione non sono sempre concetti legati indissolubilmente giacché, in base alla vigente normativa che ne riconosce la pericolosità per la salute, viene posto un distinguo a seconda dell’effettivo livello di pericolosità.

Al proprietario di un immobile nel quale sia presente amianto è posto l’obbligo di indicarne la presenza ai preposti uffici nella Regione di appartenenza, con indicazione della consistenza e un successivo monitoraggio al fine di intercettare situazioni inizialmente non pericolose che lo diventino. Obbligo in verità sanzionato troppo blandamente se disatteso, da un minimo di € 2 mila a un massimo di € 5 mila.

A seconda dell’esposizione agli agenti atmosferici, alla destinazione degli ambienti in cui è stato impiegato, al livello di abbandono seguente, l’Eternit può presentarsi in forma solida oppure friabile con l’ovvia conseguenza che, nel secondo caso, le fibre in esso contenute possono disperdersi nell’ambiente molto più facilmente costituendo un pericolo molto concreto e alcuni trattamenti come l’incapsulamento in composti bituminosi possa ‘fissare’ le pericolose fibre posticipando l’obbligo vero e proprio di rimozione.

Viene a questo proposito spesso citata la Sentenza della Corte di Cassazione nr. 15742 del 2017 in base alla quale la taciuta presenza di amianto nella copertura di un edificio non è condizione sufficiente per l’annullamento della vendita dal momento che, come era nel caso concreto, non rappresentava alcun pericolo concreto.

In conclusione, non esiste un obbligo di rimozione aprioristico di amianto o Eternit se non in presenza di un concreto pericolo per la salute a seguito della dispersione delle sue fibre dovuto al danneggiamento delle lastre o delle tubazioni che li contengano. Esiste invece sempre un obbligo, blandamente sanzionato, di denuncia della presenza di amianto o Eternit e di relativo monitoraggio.

Photo credit, Archivio Eternit