Esigibilità del credito in fattura, come procedere?

Una volta accertata l’esigibilità del credito in fattura è possibile fare il primo passo da soli senza necessariamente l’assistenza di un legale, purché si rispettino passaggi e formalità previsti dalla legge.

Anzitutto, sembrerà banale, occorre accertare l’effettiva esigibilità del credito in fattura.

1) Non tutti i crediti sono esigibili e, anche se lo sono, non restano esigibili per sempre: il corrispettivo concordato per beni la cui compravendita non è permessa al di fuori di specifiche condizioni, ad esempio la vendita di una pistola a chi non abbia i permessi necessari, non sarà esigibile.

Altrettanto, 2) il credito derivante dalla compravendita di beni o una prestazione di servizi, anche se perfettamente leciti, è soggetto a un termine di prescrizione che varia a seconda del tipo di bene o prestazione o della loro natura per cui il decorso del termine previsto dalla legge rende il credito lecito ma ormai inesigibile.

In generale possiamo dire che il termine di prescrizione è stabilito dal Codice civile in 10 (dieci) anni ma con numerose deroghe di cui copiamo le più ricorrenti:

Sanzioni per violazioni al Codice della Strada5 anni
Spese condominiali5 anni
Indennità di fine rapporto lavorativo5 anni
Canoni di affitto e locazione5 anni
Fattura del Notaio3 anni
Parcella dell’Avvocato3 anni
Bollette di luce, acqua e gas2 anni
Rette scolastiche1 anno
Premi assicurativi1 anno
Conto dell’hotel e simili6 mesi
Conto del ristorante6 mesi
Tabella sintetica dei tempi di prescrizione

Infine, 3) l’ammontare del credito deve essere certo, chiaramente desumibile da un documento che ne riassuma l’origine come lo è, ad esempio, la fattura che indichi chiaramente la merce o il servizio offerto, il prezzo unitario, la quantità e tutto quanto concorra alla formazione dell’importo finale.

Accertato quindi che il credito sia effettivamente esigibile perché non riferito a un bene o servizio illecito, che il diritto a esigerne il pagamento non sia prescritto e che sia certo nella sua quantificazione, se ogni tentativo bonario di ottenere quanto in diritto non ha sortito effetti allora si potrà procedere formalmente a richiederne il pagamento con un atto di messa in mora.

Come anticipato, questo atto può essere compiuto dal creditore direttamente senza che una assistenza tecnica da parte di un Avvocato sia prevista per l’esigibilità del credito in fattura, e consiste nella richiesta formale contenente necessariamente i seguenti elementi:

  1. l’indicazione della fattura in questione e la data di invio al cliente/debitore;
  2. l’indicazione del contratto o dell’incarico a monte della fattura;
  3. l’importo così come risultante dalla fattura;
  4. l’indicazione nell’oggetto di: Intimazione di pagamento e formale messa in mora;
  5. l’invito a provvedere al pagamento entro un termine congruo, mai inferiore a 10 (dieci) giorni;
  6. le coordinate bancarie da utilizzare per il pagamento;
  7. l’avviso che, nel caso il debitore non proceda al pagamento, ci si rivolgerà all’Autorità giudiziaria;
  8. l’avviso che al credito esigibile in fattura verranno sommati interessi di mora e spese legali.

Il testo predisposto con copia della fattura ed eventualmente del contratto precedente dovrà essere inviato al debitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, ancor meglio, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) al fine di poter dimostrare successivamente di aver effettuato la richiesta.

Nulla avendo ottenuto (e, a detta di chi scrive, verificato che il debitore possieda alcunché idoneo a soddisfare le proprie pretese!), suggeriamo di rivolgersi a un legale affinché proceda con le azioni necessarie al recupero aggiungendo le spese di procedura al credito in fattura (salvo anticipare il cosiddetto fondo spese al legale).

In verità, se l’importo è modesto, il creditore potrebbe procedere autonomamente sia con il tentativo di mediazione che presentando un ricorso al Giudice di pace ma i passaggi e le formalità sono tante e tali che è vivamente suggerito di non far da soli a meno che non si abbia tempo e una laurea in Giurisprudenza. Si vedano, ad esempio, le materie escluse dalla competenza del GdP.

Autonomamente o tramite Avvocato, in primo luogo si dovrà tentare la mediazione il cui modesto costo è comunque a carico di chi la propone, quindi ancora una volta il creditore, e solo qualora non abbia prodotto risultati si potrà procedere innanzi all’Autorità giudiziaria per ottenere finalmente l’esigibilità del credito in fattura.

Al Giudice, una volta dimostrato il credito mediante a) esibizione della fattura, b) la ricevuta della messa in mora e c) l’esito infruttuoso del tentativo di mediazione, si potrà chiedere che emetta un Decreto ingiuntivo che giustificherà il pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore.

Photo credit, Adobe Stock license 138935895