Come venga inquadrata la convivenza di fatto agli occhi dell’INPS ha particolarmente rilievo quando ci si trovi a richiedere una prestazione a sostegno del reddito.
Fino alla Legge nr. 76 del 2016 che ha finalmente disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, l’orientamento dell’INPS era quello di considerare la famiglia tradizionale come l’unica situazione all’interno della quale potevano maturare le condizioni utili a definire la posizione dell’assicurato.
Si ricorda a questo proposito la Sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro nr. 14783 del 2010 con la quale venne definitivamente rigettata la posizione dell’INPS che intendeva negare il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare di un Cittadino che vi includeva anche i figli avuti da una relazione estranea al matrimonio tenendo quindi distinte le due situazioni dell’assicurato sposato e di quello convivente more uxorio.
La normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore in questa sede va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima. Nel caso in esame, il Ricorrente, coniugato con una persona, ma convivente da anni con altra persona, ha riconosciuto i tre figli avuti dalla convivente ed ha provato che i minori vivono a suo carico, in quanto egli provvede al loro mantenimento (il punto non è oggetto di contrasto). Ciò è necessario e sufficiente ai fini del diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare per i tre figli naturali. Il ricorso dell’INPS pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese in quanto il C. non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso (dell’INPS).
Corte di Cassazione, sez. Lavoro nr. 14783 del 2010
Solo con la citata recente legge del 2016 il legislatore ha inequivocabilmente chiarito che: ‘le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso’.
La convivenza di fatto agli occhi dell’INPS quindi oggi non può che avere lo stesso significato e valore della convivenza derivante da matrimonio.
Dell’argomento abbiamo già avuto modo di occuparci nell’articolo: Convivenza di fatto e assegni familiari, quando spettano? e, qualora fosse utile, rimandiamo anche alla lettura di: Il significato della convivenza more uxorio nonché dell’approfondimento: Separazione tra conviventi, diritti e doveri.
Si aggiunga che la convivenza di fatto agli occhi dell’INPS non si presta più a dubbi interpretativi, ancor di più dopo la Circolare nr. 84 del 5 maggio 2017 con cui tutti i Dirigenti, Direttori e Coordinatori dell’INPS hanno ricevuto chiare indicazioni sulla parità di trattamento.
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