Non sottovalutare il preavviso di fermo amministrativo!

Il titolo completo che avremmo voluto scrivere sarebbe stato: Non sottovalutare il preavviso di fermo amministrativo (ma non disperare nemmeno)! Continuando la lettura spiegheremo il perché…

Iniziamo col dire che il fermo amministrativo è una misura restrittiva che l’Agenzia delle Entrate applica nei confronti di un debitore che non ha adempiuto a determinati obblighi fiscali, come il mancato pagamento di imposte o tasse, il cui iter inizia con il preavviso di fermo amministrativo appunto.

Prima di poter applicare effettivamente il fermo sul veicolo del debitore l’Agenzia è infatti tenuta ad inviargli un preavviso di fermo amministrativo nel quale devono essere indicati chiaramente i motivi che hanno generato il debito e l’intenzione di procedere con il fermo del mezzo se la situazione non verrà regolarizzata.

Il preavviso rappresenta quindi un ultimo avvertimento formale nei confronti del contribuente che ha quindi la possibilità di sanare la propria posizione debitoria entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del documento. Soltanto se, decorsi i termini, il pagamento non risulta effettuato, oppure giustificato, l’Agenzia potrà finalizzare materialmente l’apposizione del fermo sul veicolo.

In sostanza, il preavviso di fermo amministrativo consente al debitore di avere un’ultima chance per regolarizzare la sua posizione, evitando la misura restrittiva qualora provveda al pagamento del dovuto entro il termine massimo concesso dalla legge.

Come comportarsi se si riceve un preavviso di fermo amministrativo?

Innanzitutto, avendone la disponibilità e riconoscendo come legittima la pretesa dell’Agenzia, è possibile saldare l’intero debito entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica: in questo modo il contribuente regolarizza la propria posizione e l’Agenzia delle Entrate è tenuta a revocare il preavviso.

Un’altra strada è richiedere una rateizzazione del pagamento: se l’Ente accetta la dilazione, e non lo negherà di fronte a reali difficoltà del debitore, non apporrà il fermo pur non avendo ancora ricevuto l’intera somma dovuta.

In alternativa, si può proporre ricorso entro 30 (trenta( giorni, dimostrando eventuali errori nell’accertamento del debito: se accolto, anche in questo caso il fermo verrà annullato.

Esiste poi la possibilità del ravvedimento operoso, che consente di eliminare le sanzioni e scongiurare il fermo, pagando solo quanto effettivamente dovuto.

Infine, in situazioni quali fallimento o concordato preventivo subentra una sospensione legale del provvedimento restrittivo.

Quando l’Agenzia delle Entrate non può procedere con il fermo amministrativo del mezzo?

In alcune precise circostanze, anche in presenza di un debito accertato nei confronti dell’erario, l’Agenzia delle Entrate non è autorizzata ad applicare il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del Contribuente.

Innanzitutto, il fermo non può essere disposto se il debito è inferiore a 120 euro, in quanto si ritiene che per importi così contenuti non valga la pena ricorrere a una misura così coercitiva che comunque comporta dei costi di procedura.

Inoltre, non è consentito fermare i mezzi di trasporto necessari per l’esercizio di un’attività commerciale o indispensabili per consentire il raggiungimento del posto di lavoro.

Anche i veicoli adibiti al trasporto di minori, disabili o persone bisognose di assistenza non possono essere oggetto di fermo.

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