Quale è il valore della firma scansionata?

Nel sovrapporsi degli strumenti informatici disponibili sorge legittimamente il dubbio su quale sia il valore della firma scansionata e apposta a un documento scambiato in forma digitale.

Diciamo subito che il valore della firma scansionata varia a seconda del tipo di documento.

Nel caso di un atto pubblico, il problema non si pone in assoluto giacché nessun Pubblico ufficiale, come potrebbe essere un Notaio, accetterebbe mai la firma scansionata e inviata da un soggetto del quale né possa accertare l’identità, né possa accertare l’effettiva volontà manifestata con la firma appunto.

La questione circa il valore della firma scansionata si pone quindi solo ed esclusivamente in àmbito privato e porta a diverse conclusioni a seconda della situazione specifica.

Secondo l’articolo 2702 del Codice civile, infatti, la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura ​venga​ prodotta ne riconosce la sottoscrizione e così, tutte le volte in cui non sia richiesta per legge una sottoscrizione fatta di pugno, a parere di chi scrive qualunque segno grafico, anche precedentemente scansionato, può assolvere ala funzione di sottoscrizione.

La questione si pone quindi prevalentemente per una questione di tutela di chi il documento con la firma scansionata lo riceva, più che per chi lo invii.

Si pensi alla sottoscrizione di un abbonamento e al successivo sorgere di un contenzioso dovuto all’inadempimento del cliente.

Nel caso in cui quest’ultimo disconosca la firma, magari sostenendo che sia stata estrapolata da un diverso documento, il valore della firma scansionata e dell’intero documento su cui sia stata apposta sarebbe pari a zero e quindi ben si comprende come e perché nessuno accetterebbe o dovrebbe mai accettare un documento con firma scansionata.

Abbiamo già esaminato in passato il caso del creditore che debba agire per esigere il pagamento del credito in fattura e alla luce di quanto sopra appare superfluo sottolineare come qualunque tentativo di ottenere ed eseguire un decreto ingiuntivo risulterebbe vano. Sempre che il debitore non ammetta il debito riconoscendo come propria e autentica la firma scansionata!

Nuovi strumenti come la PEC e la firma digitale permettono non solo di accertare l’identità di un soggetto (come peraltro lo SPID) ma anche di dare prova dell’invio da un soggetto (certo) a un altro soggetto (certo) di un determinato contenuto (testo, scansione o altro) sul quale sia stata apposta la firma digitale (diversa dalla firma scansionata!).

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