Occhio a lasciare il cane legato fuori o all’interno di un negozio

Come spesso scrivo, anche questo fatto è ricorsivo. Pericolosamente ricorsivo. Mi riferisco all’abitudine di lasciare incustodito il cane legato all’interno di centri commerciali o negozi, solo assicurati con il guinzaglio ad un qualche appiglio di fortuna. Giusto il tempo di fare la spesa.

Potrebbe accadere che qualche balordo vi porti via il cane, come non poche volte è accaduto. Come anche che il vostro cane causi un danno, direttamente o indirettamente, a terze persone e voi ne dobbiate rispondere, civilmente e penalmente.

Sono esagerato? Forse. Provo a convincervi del contrario.

Immaginiamo una persona, magari avanti con l’età, che mentre si accinge ad imboccare le scale della Metropolitana Milanese, appoggiandosi al corrimano installato su di lato dell’ingresso, viene attaccato da un cane legato di piccola taglia il cui proprietario lo aveva momentaneamente parcheggiato assicurandolo solo con il guinzaglio ad un appiglio di fortuna. L’anziano signore cade e si fa male.

Immaginiamoci ancora un atletico signore che, nel mentre si appresta ad entrare in un ambulatorio medico, non si avvede della presenza accidentale di un cane legato immediatamente prima dell’ingresso e non tenuto al guinzaglio da alcuno, inciampa nel guinzaglio stesso rovinando per terra.

Come avrete sicuramente intuito non sono casi immaginari ma fatti realmente accaduti. Il primo tanto tempo fa, il secondo è più recente. In entrambe le vicende il danneggiato (la persona anziana che scendeva in metropolitana e quella più giovane che si recava dal medico) ha avuto ragione sul proprietario del cane ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2052 del codice civile. Non senza fatica.

Provo a spiegare le condivisibili ragioni di questa soccombenza del proprietario del cane.

Nel caso della caduta in metropolitana, la Corte di Cassazione (sez. III, sentenza n. 11570/2009) ebbe a ritenere che proprio la circostanza che il cane fosse di piccola taglia giovava a favore dell’affidamento posto in esso dalla persona anziana nel passargli vicino e non lasciare il corrimano, particolarmente utile per ognuno, ma soprattutto per una persona avanti negli anni come all’epoca ella era.

E dunque conclude la Cassazione non poteva configurarsi quel necessario caso fortuito, cioè imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario dell’animale nella ipotesi in cui il danneggiato, di età avanzata, per scendere gli scalini, onde accedere alla stazione della metropolitana, non lasciasse il corrimano di appoggio passando vicino ad un cane legato, che lo attaccava facendolo cadere.

Nel caso della caduta in prossimità dell’ambulatorio il Tribunale di Pordenone, sentenza n. 304/2018 non ha condiviso il ritenuto distratto comportamento del danneggiato come capace di elidere il nesso eziologico dal momento che -se solo fosse stata più attento- avrebbe certamente visto il cane evitando di inciamparvi.

Dalle testimonianze escusse sarebbe emerso che nel momento in cui è avvenuta la caduta il proprietario non si trovava all’esterno dell’ambulatorio medico con a fianco il proprio cane legato al guinzaglio ma si trovava, invece, seduto nella sala d’attesa dell’ambulatorio medico, totalmente immerso nella lettura del giornale, mentre il suo cane, lasciato incustodito all’esterno con la catena lunga del guinzaglio legata attorno ad un palo poteva muoversi liberamente e, soprattutto, tentava di raggiungere all’interno dell’ambulatorio il proprio padrone, ogni volta che qualcuno entrava dalla porta.

E’ dunque assolutamente coerente, spiega il Tribunale, ritenere che durante uno dei tentativi fatti dal cane, il danneggiato sia caduto inciampando prima sull’animale e poi sul guinzaglio. Circostanza che peraltro risulta dalla dichiarazione di un testimone che aveva riferito di aver udito una sorta di tonfo.

Credo siano davvero condivisibili le argomentazioni dei giudici, ieri come oggi.

A cura dell’avv. Filippo Portoghese

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