Nel caso sia la moglie a occuparsi della gestione della casa (e della famiglia), non importa se a tempo pieno o parziale, la Legge prevede la possibilità di pagamento della pensione alla casalinga sposata a condizione che abbia aderito per tempo all’apposito Fondo.
La Legge nr. 493 del 1999 ha infatti istituito il cosiddetto Fondo casalinghe a cui ciascuno può aderire già a partire dai 16 (sedici) anni versando un contributo annuale su base volontaria a partire da un minimo mensile quasi simbolico di €25,82 (venticinque virgola ottantadue). Si veda per approfondimento la nostra scheda: la pensione per le casalinghe sposate senza contributi versati.
Sottolineiamo ‘chiunque’ perché il termine casalinga, spesso associato alla sola figura femminile e solo all’interno del matrimonio civile, appare oggi riduttivo. Come già visto, con la Legge Cirinnà i diritti prima nascenti solo nel contesto del matrimonio con effetti anche civili contratto di fronte al Sacerdote in virtù dei Patti Lateranensi ora sono stati estesi a tutte le forme di convivenza more uxorio, non potendosi più fare distinzione in alcuna sede, INPS compresa, se registrati nell’apposito Registro delle unioni civili o in altra forma prevista dalla legge. Per chi volesse approfondire, rimandiamo all’articolo: Il significato della convivenza more uxorio.
Ovviamente, a fronte di versamenti versati pressoché simbolici anche l’importo mensile poi erogato dall’INPS sarà altrettanto simbolico e bisognerà valutare attentamente se e quanto versare in base alle future necessità.
Nel caso in cui non sia possibile erogare la pensione alla casalinga sposata restano comunque disponibili le forme previdenziali a cui ciascuno avrà sempre diritto, pensione sociale e pensione senza contributi versati per il cui approfondimento rimandiamo ai nostri articoli: A che età si prende la pensione sociale e a quanto ammonta? e Spetta la pensione sociale alle donne senza contributi versati?
La pensione alla casalinga sposata che abbia aderito al Fondo sopra citato può esserle erogata già a partire dal 57esimo (cinquantasettesimo) anno d’età, anche a chi abbia svolto lavori ‘fuori casa’ per non più di 24 (ventiquattro) ore settimanali ma non può sommarsi alla cosiddetta pensione sociale a meno che l’importo della pensione alla casalinga sposata superi di almeno il 20% (venti percento) l’importo di quella sociale. Se di importo minore si intenderà assorbita nella prima per cui, a parere di chi scrive, sia per i pochi anni di contributi ammessi, sia per la contribuzione su base volontaria di importo contenuto, nella decisione di quale importo effettivamente versare mensilmente, bisognerà tenere conto anche di questo…
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