Quando NON vale il permesso provvisorio di guida dei Carabinieri

Ottenere un permesso provvisorio di guida dei Carabinieri è semplicissimo: basta recarsi in una qualunque Stazione e dichiarare sotto la propria responsabilità di avere perso o di aver subito il furto della propria patente di guida.

A questo proposito rimandiamo al nostro articolo: Denuncia di smarrimento della patente on-line, istruzioni e consigli utili per alcuni suggerimenti che speriamo utili per rispondere a chi si stia chiedendo: con la patente smarrita posso guidare?

Nel giro di pochi minuti dalla denuncia di smarrimento il militare che compilerà l’apposito modulo (Pdf) ne invierà una copia alla motorizzazione che procederà all’emissione di un duplicato (se duplicabile) e ne rilascerà una copia all’interessato così che, alla richiesta di esibizione della patente di guida durante un controllo, potrà giustificare l’impossibilità di esibirla senza incorrere nelle sanzioni previste per chi abbia dimenticato o rifiuti di esibirla.

Attenzione però, facciamo subito una precisazione che sembrerebbe superflua ma che l’incontenibile creatività di certi rende necessaria: un conto è avere superato l’esame di abilitazione alla guida di certi veicoli, altra cosa è avere il documento che lo comprova per cui lo stratagemma del denunciare lo smarrimento di una patente che non si ha, o che è stata ritirata, per poter esibire il permesso provvisorio di guida dei Carabinieri, non solo è un illecito grave ma espone a responsabilità penali, anche importanti, nel caso in cui si provochi un incidente.

Per rassicurare chi legge diciamo che in molti casi la Legge già prevede una soluzione facilmente praticabile senza bisogno di improvvisare rimedi che rischiano di complicare molto tutto. Ad esempio, nel caso di ritiro della patente, rimandiamo alla lettura del nostro approfondimento: Ritiro della patente, quando si può riaverla subito

Con la patente smarrita posso guidare?

Il fatto di aver semplicemente smarrito la patente non significa non essere abilitati alla guida e, nel caso di un controllo, l’Agente potrà facilmente verificare a partire da un qualunque documento d’identità l’esistenza e la validità della patente smarrita. L’esistenza di una denuncia e il permesso provvisorio di guida attesta l’abilitazione semplificando la procedura risparmiando il rischio, fondato, di una sanzione amministrativa (da € 84 a € 335 per la mancata esibizione di patente e libretto).

Tutto ciò premesso, vediamo quindi quando NON vale il permesso provvisorio di guida dei Carabinieri.

Il permesso provvisorio di guida dei Carabinieri NON vale anzitutto più di 90 (novanta) giorni dal rilascio, a meno che non sia stato diversamente previsto e che risulti per iscritto dal permesso provvisorio stesso.

La validità di 90 giorni, già prudenziale tenuto conto che l’emissione del duplicato dovrebbe impiegare solo 45 (quarantacinque) giorni, in particolari condizioni può essere prorogata come durante la fase più acuta dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 per far fronte alle difficoltà negli spostamenti così come nell’ottenere appuntamento presso certi uffici pubblici e prevedere perfino che valga fino a quando il duplicato della patente non sia recapitato all’interessato.

Se non diversamente previsto, il premesso provvisorio di guida dei Carabinieri NON vale quindi oltre i 90 (novanta) giorni.

Oltre a questa limitazione ‘temporale’ esiste poi una seconda limitazione ‘fisica’ data dai confini nazionali.

Il permesso provvisorio di guida dei Carabinieri vale infatti solo sul territorio dello Stato italiano non essendo riconosciuto all’estero dove, semmai, si potrà (e dovrà) esibire il Permesso internazionale di guida (che altro non è che una traduzione rilasciata dal Ministero dei Trasporti della Patente originaria secondo quanto concordato in una delle due Convenzioni che l’Italia ha sottoscritto al riguardo).

Come possono ottenere il duplicato della patente i residenti AIRE?

I Cittadini italiani residenti all’estero e quindi iscritti all’AIRE da almeno 6 (sei) mesi possono rivolgersi al proprio Consolato per chiedere un duplicato della propria patente di guida (italiana) qualora il numero, la foto, la data di scadenza o i dati del titolare non siano più leggibili (si parla in questo caso di duplicato per deterioramento) con il certificato medico nel caso sia scaduta o stia per scadere e altrettanto nel caso in cui sia stata smarrita, sottratta o distrutta (in questo caso si parla appunto di duplicato per smarrimento, sottrazione o distruzione). Per quanto riguarda la modulistica e i versamenti si rimanda alle informazioni sempre aggiornate che rilascerà il funzionario.

Per ottenere il duplicato della patente i residenti AIRE devono rivolgersi all’Ambasciata o Consolato nella cui competenza ricade il luogo di residenza.

Photo credit, Adobe Stock license 210206528