E’ depenalizzato il reato di resistenza a Pubblico ufficiale?

A tutti gli insofferenti agli ordini provenienti da una qualunque Autorità diciamo subito che non è stato ancora depenalizzato il reato di resistenza a Pubblico ufficiale ma, questa è la buona notizia, perché possa esserci un’incriminazione non basta un semplice comportamento elusivo oppure il cortese, e magari motivato, rifiuto a eseguire quanto richiesto.

Ovviamente, se non si ha nulla da nascondere, è sempre consigliato collaborare con chi dobbiamo presupporre stia facendo al meglio e con le migliori intenzioni il proprio lavoro e quindi non si dovrebbe considerare a priori come un’offesa o una compressione dei propri diritti costituzionalmente garantiti il fatto che venga chiesto di esibire i documenti o di eseguire un alcool test se si è sospettati di guidare in stato di ebbrezza o di fare alcunché risulti ragionevole nel contesto specifico.

Fatto sta, comunque, che se per qualsivoglia ragione non si volesse collaborare, benché non sia stato depenalizzato il reato di resistenza a pubblico ufficiale questo è applicabile quando e come previsto dall’articolo 337 del Codice penale ossia, stando al testo vigente, solo ed esclusivamente quando si usi violenza o minaccia per opporsi a un Pubblico ufficiale (o a un incaricato di pubblico servizio) mentre quest* compie un atto di ufficio o di servizio.

Benché non depenalizzato il reato di resistenza a pubblico ufficiale risulta quindi applicabile molto raramente e all’interno di situazioni ben più complesse rispetto al semplice rifiuto e che, purtroppo, includeranno verosimilmente altre fattispecie criminose come magari percosse, violenza, eccetera.

A questo proposito, una precisazione già vista nel diverso contesto delle separazioni per maltrattamenti psicologici e poi nel naso delle aggressioni verbali sul posto di lavoro: non è violenza solo quella fisica ma anche quella verbale!

Come detto in apertura è quindi fondamentale che il rifiuto sia civile, possibilmente anche motivato, e che dei testimoni (o una propria registrazione) possano eventualmente confermarlo in futuro…

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