Rilevanza delle condotte riparatorie e Mediazione penale

d. La Giustizia ripartiva nell’Ordinamento Penitenziario

Come innanzi enunciato, la mediazione reo-vittima è uno dei possibili servizi di consensuale giustizia riparativa ancora in sperimentazione nel nostro Paese il cui esito positivo può condizionare anche la fase dell’esecuzione penitenziaria.Appare a questo punto opportuna l’indicazione delle norme e la loro effettiva applicazione al fine di operare un raccordo della giustizia riparativa con il trattamento e la giurisdizione rieducativa.Si limiterà l’esame alla liberazione condizionale e all’affidamento in prova al servizio sociale perché offrono, pur faticosi, varchi normativi per un possibile percorso di giustizia riparativa, supposto come concluso dalla prima, da intraprendere per il secondo, comunque postulato praeterito o de futuro di una offerta di ulteriore opportunità trattamentale, prevista in generale dall’art. 27 del Regolamento «recante norme sull’ordinamento penitenziario», introdotto con ilD.P.R. n. 230 del 2000 (Regolamento PeniTenziario).Del resto si tratta di un’opportunità che, se accolta dal condannato, ed ove la vittima sia disponibile, può dar corpo ad un significativo elemento valutabile ai fini della concessione della liberazione condizionale e del giudizio di esito positivo del periodo di prova, nel rispetto dei diversi parametri di legge.Può apparire singolare antepone la liberazione condizionale all’affidamento in prova al servizio sociale: almeno nell’originario conio, infatti, questa misura è collocata nella fase iniziale, mentre la prima nella fase terminale del progressivo trattamento di risocializzazione del condannato a pena detentiva.E, tuttavia, proprio alla liberazione condizionale è necessario dedicare prioritaria attenzione, sul rilievo delle articolate analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione circa nessi tra il “sicuro ravvedimento” e l’azione di riparazione verso la vittima (o i suoi familiari). Mentre infatti la liberazione condizionale, soprattutto nei casi in cui afferisce ad una pena per delitti di estrema gravità (e, talvolta, per modalità o particolari contesti, fonte di un forte e persistente turbamento anche sociale), postula, ai fini del sicuro ravvedimento, una compiuta revisione critica del fatto, di cui non può che costituire assai significativo riscontro proprio un concreto atteggiamento riparativo, l’affidamento in prova al servizio sociale si limita ad innescare ove possibile, attività che stimolino il condannato ad «adoperarsi in favore della Vittima(10). La medesima considerazione vale con riferimento alla giustizia ripartiva che fa timidamente capolino nel nuovo art. 13 Ord. Penit., il cui terzo comma recita:“Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione”. Tuttavia proprio l’Atto del Governo n. 29, relativo alla giustizia riparativa e mediazione reo-vittima, non è stato approvato dal Parlamento (11).