Rilevanza delle condotte riparatorie e Mediazione penale

b. Gli strumenti legislativi

Ad oggi, gli strumenti di restorative justice contemplati dal nostro Ordinamento sono assai scarsi e non sono disciplinati in modo organico.Di fatto, quindi, risulta ancora parzialmente inapplicata la Direttiva 2012/29 EU, che prescrivendole garanzie minime nei confronti delle Vittime di reato, stabilisce che i Paesi membri debbano dotarsi, in conformità con il proprio sistema di diritto penale, di programmi di giustizia riparativa che favoriscano non solo il raggiungimento di risarcimenti, ma soprattutto la partecipazione attiva di reo, vittima e comunità alla risoluzione di questioni derivanti dal reato, in modo libero e per mezzo della mediazione di un terzo imparziale.Si deve purtroppo prendere atto che il D.Lgs. 212 del 2015, pur rubricato “di attuazione della direttiva 2012/29 EU”, ha inciso quasi unicamente sulle norme relative alla presenza dell’interprete durante il processo penale e in fase di esecuzione della pena, oltre ad aver introdotto i nuovi artt. dal 90 al 90-quater del c.p.p. relativi alle informazioni cui ha diritto la persona offesa dal reato.Si deve purtroppo prendere atto che il D.Lgs. 212 del 2015, pur rubricato “di attuazione della direttiva 2012/29 EU”, non ha colmato il divario di applicazione della Direttiva UE come in altri Paesi. Scarsa eco ha avuto anche la più risalente Raccomandazione N. (99) 19 sulla mediazione in materia penale adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 15 settembre 1999 che,  invece, ha costituito un input fondamentale per lo sviluppo della restorative justice in altri Paesi Europei.Ad oggi, gli strumenti di restorative justice contemplati dal nostro ordinamento sono assai scarsi e non sono disciplinati in modo organico.Tuttavia, sebbene manchi ancora nell’Ordinamento nazionale, una disciplina organica in materia di giustizia riparativa e mediazione, un riconoscimento di tali istituti è tuttavia previsto in diverse disposizioni legislative vigenti.Invero, l’art.17 lett. h) della Legge Delega 468/1999 aveva già imposto al Governo la “previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno”In base a tale norma venne approvata la legge sulla competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000) prevede (art. 29), nel caso di reato perseguibile a querela, la necessità per il giudice di promuovere la conciliazione tra le parti anche avvalendosi dell’attività di mediazione di strutture pubbliche o sussidiarie presenti sul territorio.Se la conciliazione ha successo, viene redatto processo verbale che attesta la remissione di querela (o la rinuncia al ricorso immediato al giudice ex art. 21) e la relativa accettazione.La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.Inoltre la legge n. 67 del 2014 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio) estendendo la disciplina della sospensione del processo con messa alla prova nel processo minorile anche agli adulti (imputati per reati sanzionati con pene fino a 4 anni di reclusione), ha previsto che i programmi di trattamento allegati all’istanza di sospensione prevedano, come nel processo minorile (art. 28, DPR 448/1998), condotte riparatorie e la mediazione con la persona offesa (art. 4) con la conseguenza che l’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato.Sia nel caso della legge 274/2000 che nella messa alla prova prevista dalla legge 67/2014 la finalità della mediazione appare avere, tuttavia, natura essenzialmente deflattiva. Nella seconda metà degli anni 90, la magistratura minorile ed i servizi sociali hanno iniziato a sperimentare la mediazione penale attraverso i Tribunali per i minorenni.Il Legislatore è intervenuto con una serie di modifiche al sistema penale sostanziale, aventi il duplice scopo di perseguire da un lato intenti deflattivi, di alleggerimento del carico penale (si pensi all’introduzione della nuova causa estintiva del reato di cui all’art. 162-ter c.p., tesa “a favorire la rapida fuoriuscita dal circuito penale degli imputati per i reati ritenuti meno gravi, attraverso attività riparatorie”, oppure ancora alla delega al Governo per il riordino della procedibilità a querela di taluni illeciti, oggi perseguiti d’ufficio), dall’altro il potenziamento ed evoluzione della disciplina delle misure di sicurezza e dell’ordinamento penitenziario(2).Con la Legge n.103/2017 (cd. Riforma Orlando) il Legislatore ha introdotto nella disciplina di parte generale del Diritto Penale, all’art. 162-ter c.p., una nuova causa di estinzione del reato dichiarata dal giudice “quando l’imputato (abbia) riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e (abbia) eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato […]”.Il Legislatore, con la novella del 2017 e sulla, spinta dalle esigenze di alleggerire il carico penale e di favorire la soddisfazione delle pretese risarcitorie della vittima, ha introdotto un nuovo istituto di parte generale all’art. 162-ter c.p., finalizzato a valorizzare il cd. pentimento reale quale causa estintiva del reato (ovvero un pentimento che si concretizza nei fatti con una condotta avente funzione antagonista all’offesa cagionata dell’imputato che, abbia “riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e (abbia) eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”(3). Nel secondo periodo del comma 1 della nuova norma, inoltre, viene dato rilievo alla condotta risarcitoria realizzata mediante offerta reale (e successivo deposito) ai sensi degli articoli 1208 e ss. del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, sottoposta al vaglio del giudice il quale ne deve riconoscere la congruità della somma offerta a titolo di riparazione. La norma assume quindi la veste di una effettiva causa di estinzione del reato di natura soggettiva (applicabile, cioè, per il solo imputato che, in caso di concorso, abbia adempiuto al comportamento richiesto, con la conseguenza della non estensibilità al correo inadempiente, sopravvenendo la stessa in un momento in cui il reato si è già perfezionato ed incidendo sulla punibilità in astratto per effetto del ritorno del reo “nel terreno della legalità”, operante per i soli reati procedibili a querela di parte (rimettibile) e configurabile in almeno tre diverse varianti operative: a) condotte riparatorie ed eliminatorie delle conseguenze dannose del reato entro il termine dell’apertura del dibattimento; b) condotte riparatorie realizzate mediante presentazione di offerta reale e successivo deposito (artt. 1208 e ss. c.c.) in caso di mancata accettazione da parte della persona offesa e comunque fatto salvo il giudizio di congruità del giudice di merito; c) condotte riparatorie con concessione del termine (co.2 dell’art. 162-ter c.p.) per l’imputato che dimostri di non aver potuto adempiere a tali condotte, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine dell’apertura del dibattimento. In tal caso, il giudice può fissare un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per permettere all’imputato di provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento;Mancando il requisito del consenso della vittima non possono, invece, essere considerati esempi di giustizia riparativa istituti diversi come l’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art.35 del citato D.Lgs. 274/2000 (sulla competenza penale del giudice di pace) e l’analoga estinzione decretata dal giudice ai sensi del nuovo art. 162-ter, c.p.p. (introdotto dalla legge 103del 2017).Un generico riferimento alla necessità di mediazione con la vittima, si ravvisa anche nella legge n.354/1975 sull’ordinamento penitenziario che prevede, tra le prescrizioni dell’affidato in prova al servizio sociale, che questi “si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato”(art. 47); la misura alternativa va adottata sulla base dei risultati della osservazione della personalità. Tale previsione va vista in relazione al contenuto dell’art. 27 del Regolamento penitenziario (DPR230/2000) relativo appunto alla “osservazione della personalità” del condannato, che prevede che l’equipe di trattamento operante in carcere svolga con questi una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato e “sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato”, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa. Sin qui lo stato dell’opera del Legislatore.