| ASSENZA DAL LAVORO PER RENDERE TESTIMONIANZA IN TRIBUNALE |
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| Autore: francescocolaci | |||
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Ad ognuno di noi puo’ capitare di assistere ad episodi e/o di sapere cose che possono servire ad accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalità si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto ,venendo quidi convocato per rendere testimonianza,a cui la persona interessata non puo’ sottrarsi , costitueno la medesima un preciso dovere. Ricevuta la citazione ,da parte del P.M. ovvero del legale delle parti interessate
alla causa , il testimone ha l’obbligo di presentarsi, attenendosi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono rivolte. Se il testimone regolarmente citato non si presenta senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell’art. 133 c.p.p. Premessso quanto sopra precisato ,si evidenzia che emergono aspetti specifici sull’argomento,allorche’ la convocazione in Tribunale per rendere testimanianza riguarda un lavoratore ,considerato che in tal caso si tratta di definire : B) se al lavoratore competete o meno un’indennita’economica o un rimborso spese ed a carico di chi . Circa l’aspetto sub A) ,occorre preliminarmente tener conto che il testimone ha l’obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte: non adempiere a tale obbligo è reato. Per questo motivo, il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso il Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza. Pertanto nel caso in questione ,l’assenza dal lavoro (subordinato,sia pubblico che privato) è sempre considerata giustificata,fermo restando che si dovra’ avvertire con congruo anticipo il datore di lavoro ,che ,ben’inteso,giammai potra’ impedirla,ma avra’ modo e tempo d’ i ntervenire nell’organizzazione delle attivita’ aziendali da realizzare nel periodo dell’assenza. del proprio dipendente. Si deve aggiungere ,peraltro , che necesita verificare se la comparsa in Tribunale per testimoniare avviene escludendo comunque che la stessa non comporta la perdita di alcun elemento della retribuzione a carico del testimone-lavoratore , che , suo malgrado,è costretto a rinunciare ad una giornata lavorativa o porzione di essa per ottemperare all’invito notificatogli . Infatti, nel primo caso i relativi C.C.N.L. di categoria prevedono il numero di permessi individuali di lavoro (P.I.L.) o di recuperi orari di lavoro (R.O.L.) o comunque ancora una quantita’ di giorni di ferie di cui ha diritto a godere il lavoratore subordinato , che comportano essere abbastaza in frequente il caso in cui , a fronte dell’intimazione a presentarsi come teste, il dipendente non abbia generalmente la possibilità di ottemperare senza poter contare di qualche permesso dal lavoro nel novero di quelli concessi dalla contrattazione colettiva Di conseguenza avviene che i permessi per rendere testimonianza , pur da conciliare con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, riescono ad essere fruiti senza che il dipendente patisca alcuna decurtazione dello stipendio, neppure in percentuale oraria. Per l’impiego pubblico,si constatano ripetuti interventi chiarificatori in tema di permessi retribuiti ,tra cui si evidenzia il caso della circolare della Agenzia delle Entrate 17/4/03 ,che se da un lato sembra
Infatti secondo la predetta circolare “nel caso che la testimonianza sia resa nell’interesse Per quanto concerne l’aspetto sub B), si osserva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl.Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato ,in ordine a cui in sintesi si precisa che:
L’art. 71 del TUSP prevede le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza. Nel processo penale occorre in proposito distinguere a seconda che il teste sia citato dal PM o dal L'articolo d'origine: ASSENZA DAL LAVORO PER RENDERE TESTIMONIANZA IN TRIBUNALE
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