Rilevanza delle condotte riparatorie e Mediazione penale

e. L’orientamento della Corte Costituzionale

L’utilizzo a fini processuali dell’avvenuto risarcimento integrale del danno ha sollevato alcuni dubbi circa i profili di eventuale incostituzionalità della disposizione in esame per contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., essendo formulata secondo una logica discriminatoria su base censitaria: “chi può pagare il congruo risarcimento viene esentato dalla condanna penale, mentre chi non ha capacità economica, dovrà subire il processo e l’eventuale condanna”(7)In proposito, appare tuttavia opportuno segnalare come già in passato la Corte Costituzionale si sia espressa sulla legittimità degli istituti penali-premiali fondati sulle condotte riparatorie del danno conseguente alla commissione di un reato, quali ad esempio la circostanza attenuante ex art. 62 n.6 c.p., negando che tali previsioni normative, sebbene prima facie censitarie, contrastino sia con il principio di uguaglianza che con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., poiché l’Ordinamento prevede sì diritti soggettivi ai quali riserva tutela mediante il processo, ma allo stesso tempo non prevede il cd. “diritto all’attenuante”(8), dovendosi configurare come onere (9) e non diritto soggettivo, lo sforzo sostenuto dall’imputato per ottenere un vantaggio processuale (per es. il riconoscimento dell’attenuante, oppure l’estinzione del reato per condotte riparatorie).Merita, ancora di essere sottolineato il recente orientamento, favorevole alla vittima di reato, della Corte di Legittimità che con la sentenza n.88 del 2018, ha stabilito che, in tema equa di riparazione per la irragionevole durata del processo, prevista dall’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile).La Cassazione aveva sollevato la incostituzionalità della norma ravvisato nel differimento dell’esperibilità del rimedio un pregiudizio alla sua effettività, sollecitando l’intervento correttivo del legislatore. Il vulnus costituzionale riscontrato, tuttavia, non sarebbe stato ovviato dai rimedi preventivi frattanto introdotti dall’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2016)», volti a prevenire l’irragionevole durata del processo ma non incidenti sull’effettività della tutela indennitaria una volta che essa sia maturata; pertanto, il monito allora impartito sarebbe rimasto inascoltato, perdurando l’illegittimità costituzionale del differimento aggravata dalla definitiva improponibilità della domanda di equa riparazione prematuramente avanzata.In conseguenza la Corte Costituzionale, accogliendo i rilievi della Cassazione, ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui la stessa non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere presentata in presenza del procedimento.