Gli autovelox sono una presenza sempre più frequente sulle nostre strade e scopriamo con grande ‘disappunto’ che alcuni comuni impiegano autovelox arancioni non omologati per fare cassa, elevando contravvenzioni che sono ovviamente impugnabili innanzi al Giudice di Pace.
Tutti sappiamo che si tratta di rilevatori di velocità utilizzati dalla Polizia locale per controllare il rispetto del Codice della Strada ma non tutti conosciamo le piccole, ma in alcuni casi fondamentali, differenze tra autovelox grigi, autovelox blu e autovelox arancioni. Vediamole in questo schema.
Autovelox Grigi
- Obbligo di segnalazione
- Nessun obbligo di operatore sul posto
- Contengono sempre l’apparecchiatura
- Scopo sanzionatorio
- Finalità: Velocità
- Obbligo di omologazione e di taratura e verifica periodiche
Autovelox Arancioni
- Obbligo di segnalazione
- Obbligo di operatore sul posto
- Non sempre contengono l’apparecchiatura
- Scopo deterrente (e sanzionatorio)
- Finalità: Velocità, Assicurazione, Revisione, Furto, Fermo, Sequestro
- Obbligo di omologazione e di taratura e verifica periodiche
Autovelox Blu
- Obbligo di segnalazione
- Obbligo di operatore sul posto
- Non sempre contengono l’apparecchiatura
- Scopo sanzionatorio
- Finalità: Velocità, Assicurazione, Revisione, Furto, Fermo, Sequestro
- Obbligo di omologazione e di taratura e verifica periodiche
A differenza degli autovelox grigi quindi, che sono i primi a essere entrati in servizio, generalmente installati su arterie principali come strade provinciali o autostrade, e che sono ‘autorizzati’ a operare anche senza un addetto sul posto e quindi anche senza quindi obbligo di contestazione immediata della sanzione, gli altri autovelox blu e arancioni hanno prevalentemente una funzione deterrente inducendo l’automobilista a sollevare il piede dall’acceleratore e sono quasi sempre ‘scatole vuote’ destinate a contenere l’apparecchiatura che la Polizia locale, sul posto, in quel momento, impiega per gli accertamenti.
Attenzione però! Su specifica e motivata richiesta, il Prefetto può autorizzare l’Ente all’installazione di apparecchiature permanentemente in funzione per l’accertamento e non solo del superamento dei limiti di velocità ma anche per verificare interrogando specifiche banche dati tramite il sistema Targa System, che l’auto sia assicurata, revisionata e che possa circolare non essendo rubata, sottoposta a fermo amministrativo o a sequestro.
La prima cosa da fare quindi se si riceve una multa per una infrazione rilevata con un autovelox (di qualunque colore) è di chiedere alla Polizia locale, o alla Prefettura, copia del Decreto di autorizzazione all’installazione dell’apparecchiatura con finalità e prescrizioni eventuali.
Autovelox arancioni
Gli autovelox arancioni svolgono quindi anzitutto un’importante funzione deterrente giacché la loro sola presenza è sufficiente a indurre moltissimi automobilisti a rallentare automaticamente. In più, qualora autorizzati al funzionamento continuo e non presidiato, e qualora l’Ente che se ne avvalga metta in atto tutti gli adempimenti necessari dalla loro segnalazione al garantire la corretta taratura e funzionamento dell’apparecchiatura contenuta, permettono alla Polizia locale di elevare anche sanzioni. Cosa accade però nel caso degli autovelox arancioni non omologati per fare cassa?
Autovelox non omologati
Le norme vigenti tutelano gli automobilisti, assicurando che le loro violazioni siano accertate solo con strumenti affidabili e controllati periodicamente ed escludendo quindi che possano essere impiegati autovelox non omologati! Ciò garantisce equità e correttezza nell’applicazione delle sanzioni per eccesso di velocità.
In particolare, l’articolo 142 del CdS stabilisce che tutte le apparecchiature impiegate per accertare violazioni ai limiti di velocità debbano essere omologate. Questo significa che ogni autovelox deve essere anzitutto certificato e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo aver superato appositi test che ne provano l’affidabilità e la precisione, e che solo gli autovelox omologati possono essere utilizzati per elevare contravvenzioni.
Oltre all’omologazione iniziale, il CdS prevede inoltre che le apparecchiature di controllo della velocità debbano essere verificate e tarate periodicamente, con cadenza annuale. La taratura è una procedura di regolazione e calibrazione, eseguita da centri autorizzati, che attesta il corretto funzionamento dello strumento per garantire che l’autovelox misuri in modo preciso le velocità anche nel tempo.
Se l’accertamento della violazione avviene tramite autovelox non omologati o scaduti di taratura, il verbale dovrà essere anzitutto contestato chiedendone l’annullamento in autotutela e, qualora l’Ente insista nell’intenzione di riscuotere la sanzione amministrativa erogata, potrà ovviamente essere contestato tramite ricorso giacché la mancanza dei requisiti tecnici previsti dalla legge inficia la legittimità della contravvenzione. Tolleranza zero verso gli autovelox non omologati!
Autovelox per fare cassa?
È innegabile che i proventi derivanti dalle multe per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox rappresentino una voce importante nel bilancio di molti enti locali. Stando a recenti dati pubblicati dalla Corte dei Conti, nel 2020 i Comuni hanno infatti incassato circa 1 miliardo di Euro dalle sanzioni al Codice della Strada e di questi, una quota rilevante stimabile intorno al 30-40%, deriva proprio dagli autovelox.
E’ quindi legittimo il sospetto che certe amministrazioni comunali utilizzino gli autovelox come un mero strumento per fare cassa, anziché per garantire maggiore sicurezza stradale, anche in considerazione del fatto che spesso vengono posizionati in punti dove è facile che gli automobilisti superino i limiti, anche solo di pochi km/h, pur non essendo particolarmente pericolosi, oppure che i limiti di velocità vengano posti a livelli eccessivamente bassi rispetto alle caratteristiche della strada.
Il reato di falso ideologico in atto pubblico
Se un Comune utilizza un autovelox non omologato o alterato per elevare multe ingiuste agli automobilisti, si configura il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Nello specifico, l’articolo 479 del Codice Penale stabilisce che il pubblico ufficiale (in questo caso l’agente di Polizia locale o chi emette i verbali) commette tale reato se attesta falsamente, nelle contravvenzioni, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Utilizzando autovelox non conformi alle norme di legge, il verbale che ne deriva attesta una violazione in realtà rilevata in modo illegittimo. Si tratta quindi di una falsità ideologica in atto pubblico.
Tale reato è punito con la reclusione da uno a sei anni. Ne risponde non solo il pubblico ufficiale che redige falsamente il verbale, ma anche il dirigente che dispone l’utilizzo dell’autovelox irregolare, essendo questi reati propri dei pubblici ufficiali.
Unitamente alla richiesta di esibizione del Decreto prefettizio che autorizzi l’installazione dell’autovelox, si potrà chiedere all’Ente che se ne avvalga l’esibizione del certificato di omologazione e di avvenuta taratura periodica.
Qualora risulti accertata la mancata omologazione, o taratura periodica, che però siano citate nel verbale di accertamento dell’infrazione al Codice della Strada, sarà opportuno far presente la cosa mediante un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica.
Suggeriamo infine la lettura del nostro approfondimento: Multe AutoVelox, quando sono valide? e della nostra guida: Multe, contravvenzioni e verbali per violazioni del CdS mentre dall’Archivio della nostra Rassegna stampa giuridica segnaliamo Autovelox vietato nelle strade secondarie e Autovelox, segnalazione necessaria anche se c’è l’agente accertatore e In città autovelox fisso solo sulla grande viabilità e Nulla la multa fatta con autovelox senza l’accertamento a opera di agenti e Più controlli sui decreti prefettizi in applicazione dell’autovelox e L’autovelox ora punirà anche all’estero