Il congedo parentale è la prestazione erogata dall’INPS a favore dei genitori lavoratori per la cura dei figli e consiste in permessi retribuiti al fine di permettere loro lo svolgimento delle opportune cure parentali e l’affidamento alle strutture educative o ad altri familiari nei primi anni di vita del bambino.
In particolare, il congedo parentale comprende:
• Il congedo di maternità obbligatorio (per le madri): la durata tipica è di 5 mesi e prevede la corresponsione di una indennità pari all’80% della retribuzione;
• Il congedo di paternità (per i padri): ha una durata di 10 giorni, attualmente di 30 giorni e consiste in un’indennità pari all’100% della retribuzione;
• Il congedo parentale facoltativo (per entrambi i genitori) ha invece una durata fino a 6 mesi, prorogabili fino al compimento del 12esimo anno del bambino e vede la corresponsione di un’indennità pari al 30% della retribuzione;
Si veda anche il nostro articolo sul congedo di maternità facoltativo.
• I permessi giornalieri (per entrambi i genitori), entro il primo anno di vita del bambino sono permessi giornalieri retribuiti pari a 2 ore al giorno.
Il congedo parentale spetta ai lavoratori dipendenti, lavoratrici autonome, iscritti alla gestione separata INPS e viene maturato in base ai requisiti contributivi minimi versati pertanto la domanda va presentata all’INPS in via telematica attraverso il sito ufficiale, contact center o patronati e CAF convenzionati.
Come richiedere il congedo parentale INPS?
Una volta definito in cosa consiste e quali forme di congedo parentale siano disponibili, per richiedere il congedo parentale INPS saranno necessari i seguenti documenti:
• Certificato di nascita del figlio/a;
• Atto di riconoscimento del padre (se è il padre a voler richiedere il congedo parentale);
• Indirizzo cui inviare le comunicazioni relative alla domanda;
• Dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo dei genitori;
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS, attraverso uno dei seguenti canali:
- Sito internet dell’INPS – Sezione Servizi online, con accesso mediante SPID, Carta Nazionale dei Servizi o PIN dispositivo;
- Contact center integrato INPS, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
- CAF ed Enti di Patronato, aderenti agli accordi con l’INPS, mediante la compilazione congiunta della domanda;
- Sedi INPS nei casi di motivata necessità, muniti di tutta la documentazione sopra indicata.
La domanda va presentata entro 7 giorni dalla data di nascita del figlio/a.
La fruizione dei congedi parentali è subordinata alla verifica dei requisiti assicurativi previsti per la prestazione, come il numero minimo di settimane lavorate e il tipo di rapporto di lavoro.
Quali sono i requisiti contributivi minimi per maturare il congedo parentale?
Per maturare il diritto al congedo parentale sono necessari alcuni requisiti contributivi minimi stabiliti dall’INPS:
• Aver versato almeno 5 mesi di contribuzione nel corso dei 12 mesi che precedono il periodo per il quale si richiede il congedo parentale. Questo requisito si applica sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi;
• I primi due mesi di congedo parentale e il congedo di paternità sono comunque riconosciuti a tutti i lavoratori, indipendentemente dal requisito contributivo;
• Per il congedo parentale facoltativo oltre i 2 mesi, è richiesto di avere una contribuzione di almeno 3 mesi nei 12 precedenti il congedo, per almeno una delle due annualità precedenti al periodo considerato;
• Se la prestazione è richiesta da entrambi i genitori, ciascun genitore deve possedere il requisito contributivo minimo;
• Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, il requisito è di aver versato almeno 3 mesi di contribuzione per l’attività lavorativa svolta alle dipendenze in quanto collaboratore, assegno, pensionato, ecc. nei 12 mesi precedenti la richiesta;
• I lavoratori somministrati devono aver maturato almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti la richiesta, presso lo stesso o presso altri utilizzatori;
• I lavoratori domestici devono aver maturato almeno 5 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti la richiesta, presso lo stesso o altri datori di lavoro;
Per evitare il mancato riconoscimento del congedo per mancanza dei requisiti, si consiglia di verificare il proprio piano di contribuzione personale prima di inoltrare la domanda all’INPS.
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