Gli articoli della Costituzione italiana sulla tutela dell’ambiente sono principalmente tre e ad essi è affidato il ruolo di stabilire i princìpi fondamentali di tutela ambientale a cui ogni norma del nostro Ordinamento giuridico, di qualunque grado, deve adeguarsi e ispirarsi:
- Articolo 9 – Tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione. Prevede che la Repubblica tuteli anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi;
La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico in Italia avviene attraverso diversi strumenti normativi e organismi istituzionali.
Il riferimento principale è senza dubbio il Codice dei beni culturali e del paesaggio, un decreto legislativo del 2004 che rappresenta la fonte primaria per questa materia. Esso disciplina in modo organico tutti gli aspetti relativi alla salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano nelle sue molteplici forme.
Uno dei principali attori preposti al perseguimento di questi obiettivi è il Ministero della cultura. Come organo di vertice amministrativo, esso vigila sull’applicazione delle leggi riguardanti i beni culturali e il paesaggio, coordinando le politiche e gli interventi a livello nazionale.
Strumenti operativi sul territorio sono le Soprintendenze, uffici periferici del Ministero dislocati in ciascuna provincia italiana. Esse sono preposte ad analizzare tutti i progetti, pubblici o privati, che potrebbero in qualche modo influire negativamente sul patrimonio culturale locale. Quindi dispongono le necessarie prescrizioni o vincoli di tutela.
Altro strumento chiave sono i Piani paesaggistici regionali, attraverso cui ciascuna amministrazione programma nel dettaglio la corretta gestione del proprio territorio, armonizzandone lo sviluppo con le esigenze di salvaguardia paesaggistica.
Esistono poi specifiche forme di tutela, come i vincoli diretti posti dal Ministero sulle bellezze naturali di rilievo, oppure la tutela indiretta di aree di interesse che necessitano di una preventiva valutazione di impatto. Infine, non mancano controlli e sanzioni per chi non rispetta le normative, al fine di assicurare l’effettiva protezione di ciò che rendi unico il nostro patrimonio culturale.
- Articolo 32 – Stabilisce che la Repubblica protegge la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Questo implica anche la tutela dell’ambiente come condizione per la salute;
La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo è uno dei principi cardine su cui si basa la nostra Costituzione. Questo importante principio trova poi concreta applicazione attraverso varie azioni e strumenti.
Innanzitutto, la creazione nel lontano 1978 del Servizio Sanitario Nazionale ha rappresentato una vera e propria pietra miliare. Attraverso il SSN, lo Stato italiano si è impegnato a fornire a tutti i cittadini, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche o sociali, prestazioni mediche ed ospedaliere gratuite.
Per garantire un’omogeneità dei trattamenti sul territorio, sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza, cioè le cure e gli interventi che ogni Regione deve fornire ai propri abitanti. Sebbene queste siano autonome nell’organizzare i relativi servizi, esse devono comunque rispettare i LEA stabiliti dallo Stato.
Oltre all’aspetto curativo, un ruolo altrettanto fondamentale ricopre la prevenzione. Campagne di sensibilizzazione, programmi di vaccinazione, screening oncologici periodici, hanno lo scopo di promuovere stili di vita sani e fare diagnosi precoci, potenzialmente salvavita.
Ulteriori tutele sono previste per la salute sul posto di lavoro, e per la privacy dei dati sanitari delle persone.
In definitiva, attraverso questi diversi strumenti normativi, istituzionali e informativi, il nostro ordinamento si adopera concretamente per garantire ad ogni cittadino il fondamentale diritto alla salute tutelato dalla Costituzione.
- Articolo 117 – Definisce che la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali è una competenza legislativa condivisa tra Stato e Regioni. Lo Stato detta le norme fondamentali, mentre le Regioni legislato negli specifici settori di propria competenza;
La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali rappresenta un settore particolarmente delicato, trattandosi di aspetti fondanti del nostro patrimonio collettivo. Per questa ragione, il nostro ordinamento ha previsto un modello di competenze condivise tra Stato e Regioni.
Come stabilito chiaramente dalla Costituzione, allo Stato compete il compito di definire le linee guida in materia, dettando le norme generali e i principi fondamentali mediante apposite leggi quadro. Questo per assicurare un trattamento omogeneo su scala nazionale.
Le Regioni, dal canto loro, godono di un importante grado di autonomia nel legiferare in questi ambiti nevralgici, sempre però entro i limiti posti dal legislatore statale. Ciò al fine di tutelare le peculiarità territoriali e consentire iniziative di valorizzazione calibrate sulle specifiche esigenze locali.
Ulteriore discrezionalità è riconosciuta alle Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano. Tutte le Regioni possono poi adottare piani e programmi attuativi quali, ad esempio, quelli paesaggistici.
Solo eccezionalmente lo Stato può intervenire in via sostitutiva, al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali.
In definitiva, questo modello di competenza condivisa si è rivelato particolarmente funzionale per perseguire gli obiettivi di tutela ambientale e culturale coniugando le diverse scale territoriali, nel quadro di una leale collaborazione istituzionale.
- Inoltre, nel 2002 è stato introdotto in Costituzione, tra i principi fondamentali, un nuovo articolo che sancisce esplicitamente la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come valori dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Si tratta dell’articolo 9, terzo comma, che è così formulato:
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Art. 9, terzo comma della Costituzione italiana
L’articolo 9 comma terzo della Costituzione Italiana rappresenta un importante aggiornamento che è stato introdotto nel nostro testo costituzionale nel 2002.
Con questa modifica, infatti, si è voluto esplicitare in maniera diretta un principio che prima era desunto solo indirettamente: la tutela dell’ambiente. Viene infatti inserito tra i principi fondamentali dell’ordinamento il dovere di proteggere anche l’ambiente, l’ecosistema e il patrimonio storico artistico del Paese.
Questa precisazione si è resa necessaria considerando l’evoluzione della sensibilità sociale negli ultimi decenni rispetto ai temi ambientali. Si è compreso sempre più come la tutela dell’ambiente sia strettamente connessa al godimento di altri diritti fondamentali come la salute e la qualità della vita.
L’introduzione del comma in questione ha dunque voluto ribadire espressamente come la protezione dell’ambiente e della biodiversità non sia solo un obiettivo importante ma costituisca propriamente un valore dell’ordinamento giuridico italiano.
Da allora le istituzioni sono tenute a far rispettare attivamente questo principio in tutte le proprie politiche e decisioni, e i cittadini possono farvi diretto riferimento anche sul piano della giurisprudenza. Si è trattato di un importante aggiornamento che ha reso ancor più esplicita la vocazione ambientalista della nostra Costituzione.
Per approfondimento, qui il testo vigente dell’articolo 9, comma terzo, della Costituzione italiana
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