Chiunque possieda anche un solo un cane è ben consapevole di quante situazioni potenzialmente pericolose si affrontino ogni giorno, anche in occasione della più tranquilla passeggiata o mentre i cani siano in giardino, e l’eventualità di dover far fronte al risarcimento dei danni causati dai propri cani è tutt’altro che remota.
La disciplina che riguarda questa eventualità è contenuta nelle poche righe dell’articolo 2052 del Codice civile secondo il quale, precisamente a proposito del danno cagionato da animali, così recita: ‘Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.’.
Quello del risarcimento dei danni causati dai propri cani è un argomento in verità piuttosto ricorrente. Lo abbiamo già trattato ad esempio qui: Occhio a lasciare il cane legato fuori o all’interno di un negozio e indirettamente qui: Regolamento condominiale e cani, la nuova legge li ammette!
Tra le situazioni che si ripetono più frequentemente, a giudizio di chi scrive, vanno incluse:
- la caduta di un ciclista che o di un runner che si incontri durante una passeggiata;
- il ferimento di bambini di ogni età che non resistano all’irrefrenabile impulso di accarezzare, abbracciare e giocare con un cane incontrato;
- il ferimento del portalettere o del corriere alla porta;
- il ferimento o l’uccisione di un malintenzionato che si introduca nella proprietà privata altrui al fine di commettere un reato;
- l’uccisione o il ferimento di un animale altrui, siano le galline del vicino oppure un animale d’affezione.
In tutte le sopra menzionate eventualità, il proprietario dovrà far fronte al risarcimento dei danni causati dai propri cani per il solo fatto di esserne il proprietario a meno che, come prevede la norma, non dimostri il caso fortuito nel verificarsi dell’evento dannoso.
Per caso fortuito la legge intende ‘quell’avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto, e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente’ ed è piuttosto difficile da dimostrare.
Era così imprevedibile che il ciclista spaventandosi per l’abbaiare del cane finisse fuori strada? Che un bambino tendesse la mano per accarezzare quel cane? O che sentendo il profumo del cibo il cane si sollevasse sulle zampe posteriori mettendo quelle anteriori sul petto del ragazzo delle consegne, spingendolo a terra? Oppure infine che spaventato per l’intrusione di un estraneo, magari di notte, il cane morda il malintenzionato?
A parere di chi scrive, in tutte queste più che prevedibili eventualità il proprietario o il possessore dei cani non potrà invocare a propria discolpa il caso fortuito che resterà in circostanze del tutto eccezionali: si pensi a un albero sradicato da un forte vento che, cadendo, abbatta la recinzione e liberi i cani altrimenti rinchiusi, oppure a un fulmine che colpendo il cancello d’ingresso lo faccia aprire…
Alla luce di quanto sopra, una assicurazione specifica che copra il risarcimento dei danni causati dai propri cani anche nelle eventualità di colpa del proprietario appare quindi una mossa astuta.
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