Novità e vantaggi della Riforma dell’apprendistato

La recente riforma dell’apprendistato ha modificato profondamente l’istituto, con l’obiettivo di valorizzare sempre più questo contratto come reale opportunità di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Vediamo quali sono le novità più rilevanti.

In primo luogo, è stata ampliata la platea di imprese che possono assumere con il contratto di apprendistato, estendendolo anche a studi professionali, enti del terzo settore e micro-imprese artigiane. Inoltre è stata confermata la totale decontribuzione per i primi 3 anni per le aziende.

Importanti cambiamenti sono stati apportati anche alla struttura del contratto. Il piano formativo individuale è stato snellito, ma resta centrale come guida per l’azienda e l’apprendista. Inoltre, è stata inserita una maggiore flessibilità della durata del periodo di apprendistato, che può variare da 6 mesi a 3 anni.

Tra i vantaggi per i giovani della riforma dell’apprendistato c’è la possibilità di ottenere successivamente una qualifica professionale da spendere nel mercato del lavoro e, inoltre, gli apprendisti under 25 godono di uno sgravio del 100% dei contributi INPS a loro carico.

Si tratta, quantomeno nelle intenzioni dichiarate, di una riforma che rende l’apprendistato uno strumento per certi versi più moderno e competitivo, sia per le imprese che per i ragazzi in cerca di prime esperienze lavorative qualificate nel proprio campo professionale.

I requisiti per accedere all’apprendistato riformato

Per avvalersi della riforma dell’apprendistato è rilevante annanzitutto l’età: possono essere assunti come apprendisti i ragazzi che hanno un’età compresa tra i 15 e i 29 anni, con la precisazione che per l’artigianato il limite minimo sale a 18 anni. Questo requisito d’età così ampio consente di coprire la fascia in cui si compie il passaggio cruciale dalla scuola al lavoro.

Altro elemento essenziale è la volontà di conseguire una qualifica professionale, che viene rilasciata al termine del periodo formativo in azienda. L’apprendistato deve quindi essere visto dal giovane come una palestra per acquisire competenze spendibili e non come un impiego…

Dall’azienda viene richiesta la disponibilità a seguire il neo-assunto, affiancandolo e trasmettendogli concretamente il mestiere, redigendo un piano formativo individuale che servirà da documento-guida dell’intero percorso di apprendimento.

I controlli secondo la riforma dell’apprendistato

La vigilanza sul corretto utilizzo dei contratti di apprendistato e sul rispetto degli obblighi formativi previsti spetta principalmente a due enti:

  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che attraverso i propri ispettori può effettuare controlli nelle aziende per verificare che i rapporti di apprendistato siano genuini e non finalizzati ad un indebito risparmio contributivo mascherando delle, di fatto, assunzioni per contratti di apprendistato. L’INL vigila ad esempio su durata, retribuzione, mansioni;
  • Le Regioni, a cui competono i controlli sull’effettivo svolgimento della formazione prevista dal piano formativo individuale, attraverso l’ente bilaterale locale ad hoc;
  • In via residuale, anche l’Ispettorato Territoriale del Lavoro può effettuare verifiche e comminare sanzioni su segnalazione di lavoratori o organizzazioni sindacali;
  • Infine anche l’INPS è chiamata a controllare le aziende per scovare eventuali utilizzi strumentali dell’apprendistato finalizzati solo al pagamento di contributi ridotti, senza reale intento formativo.

L’apprendista che abbia ragione di lamentarsi di condizioni in contrasto con quelle che dovrebbero essere proprie del proprio contratto di apprendistato, può (e deve) sollecitare agli enti suddetti i controlli del caso.

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