Statuto dei lavoratori Schema

In occasione del 1° Maggio, offriamo ai lettori una sintesi dello Statuto dei Lavoratori Schema della legge nr. 300 del 1970 che rappresenta una pietra miliare nella storia dei diritti dei lavoratori in Italia con una sintesi degli articoli più significativi.

La sua importanza è data dal fatto che, approvata dopo decenni di lotte sindacali, ha introdotto importanti tutele e garanzie per i lavoratori subordinati ponendo un freno ai licenziamenti arbitrari, vietando i licenziamenti senza giusta causa e validi motivi. Ha inoltre disciplinato le procedure di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, impedendo demansionamenti e trasferimenti punitivi. Ha riconosciuto e tutelato l’attività sindacale, garantendo la libertà di riunione e di assemblea. Ha previsto controlli sulle condizioni di lavoro e la stipula di contratti collettivi a tutela dei diritti dei lavoratori.

Lo Statuto dei Lavoratori ha quindi segnato una tappa fondamentale nel percorso di affermazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nel nostro paese rappresentando ancora oggi, nonostante i numerosi tentativi di smantellamento, una tutela insostituibile per la dignità e la sicurezza dei lavoratori.

Nel tempo abbiamo trattato innumerevoli argomenti riguardanti il rapporto di lavoro. Rimandiamo per un approfondimento a uno dei seguenti articoli: Il licenziamento per giusta causa da parte del dipendente, Permessi e congedi straordinari per l’assistenza ai disabili, TFR quando viene pagato ai dipendenti privati?, Come richiedere il congedo parentale INPS, Cosa fare se il datore di lavoro nega il permesso o congedo straordinario?, Il risarcimento danni del datore di lavoro per l’infortunio del dipendente, Aggressione verbale sul posto di lavoro, ecco come difenderti! e molti altri…

Statuto dei lavoratori Schema sintetico

• Assunzione e licenziamento: L’assunzione a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro. Il licenziamento individuale deve essere motivato. Sono vietati i licenziamenti collettivi senza motivi validi;

• Disciplina: Le sanzioni disciplinari devono essere comminate con provvedimento motivato e previo contraddittorio. Sono vietate le sanzioni lesive della dignità del lavoratore;

• Procedura di rappresentanza: È riconosciuto il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali;

• Informativa sindacale: Il datore di lavoro deve informare le rappresentanze sindacali sull’andamento aziendale, sui contratti collettivi di lavoro e sull’applicazione delle norme;

• Diritto di assemblea: I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dall’orario di lavoro nei locali aziendali, salvo accordi aziendali;

• Tutela della libertà e della attività sindacale: sono vietati trasferimenti disciplinari, demansionamenti, licenziamenti che ledono l’esercizio dell’attività sindacale;

• Controllo sulle condizioni di lavoro: È prevista la visita dei luoghi di lavoro da parte delle commissioni previste dalla legge;

• Stipula dei contratti collettivi: La contrattazione collettiva a livello aziendale e nazionale deve svolgersi secondo determinate regole procedurali;

• Infrazioni e sanzioni: Sono previste sanzioni sia civili che penali per le violazioni delle norme dello Statuto dei Lavoratori.

Gli articoli principali dello Statuto dei lavoratori

Vediamo nel dettaglio gli articoli che, a giudizio di chi scrive, hanno portato maggiore innovazione e tutela:

Articolo 1 – L’articolo 1 sancisce il principio della libertà di opinione e di critica dei lavoratori nell’esercizio dei diritti connessi al rapporto di lavoro. I lavoratori hanno il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, senza alcuna discriminazione o restrizione. Le associazioni dei lavoratori possono partecipare ai processi produttivi, contrattare, stipulare contratti collettivi e compiere tutte le azioni dirette ad evitare il pericolo di conflitti anche con l’esercizio del diritto di sciopero;

Articolo 2 – L’articolo 2 vieta i licenziamenti individuali e collettivi ingiustificati. I licenziamenti individuali devono essere motivati e congruamente giustificati, pena l’inefficacia dell’atto. Le procedure di licenziamento collettivo devono avvenire mediante esame congiunto presso la Commissione provinciale di conciliazione, al fine di trovare soluzioni alternative ai licenziamenti;

Articolo 4 – L’articolo 4 riconosce e garantisce il diritto di riunione dei lavoratori durante il normale orario di lavoro, fuori dell’orario di servizio e anche nei locali della ditta. Le riunioni possono svolgersi senza preavviso al datore di lavoro in relazione ad urgenze ovvero previo preavviso di almeno 48 ore in relazione a materie programmate. Le riunioni devono riguardare materie inerenti al rapporto di lavoro e la loro durata deve consentire la regolare attività della ditta. I datori di lavoro hanno facoltà di reprimere eventuali abusi tramite disposizioni interne;

Articolo 5 – L’articolo 5 riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali ad una corretta informazione preventiva e tempestiva in ordine a tutti gli atti interni che possano comportare rilevanti modificazioni dei servizi dell’impresa o dei contratti di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad informare periodicamente e tempestivamente le rappresentanze sindacali sui dati relativi all’andamento dell’impresa, alla gestione dell’esercizio, ai dati quantitativi relativi al personale, alla produttività, ai nuovi investimenti nonché alla situazione e alle previsioni occupazionali. Le rappresentanze sindacali hanno diritto di conoscere i bilanci, i documenti contabili e gli schemi di contratti collettivi;

Articolo 7 – L’articolo 7 vieta gli atti discriminatori nei confronti dei lavoratori per motivi sindacali, politici o religiosi. I lavoratori hanno diritto di svolgere attività sindacale e politica al di fuori dell’orario di lavoro senza subire conseguenze pregiudizievoli nel rapporto di impiego. È altresì vietato il trasferimento disciplinare dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali all’interno dell’azienda salvo che per comprovate ragioni tecniche;

Articolo 10 – L’articolo 10 riconosce al lavoratore il diritto alla tutela della dignità personale e professionale mediante l’adozione di provvedimenti restrittivi, coercitivi o sanzionatori. Le sanzioni disciplinari devono essere comminate con provvedimento scritto e motivato, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio. Nessuna sanzione disciplinare può essere adottata senza che al lavoratore sia stata corrisposta la preventiva contestazione degli addebiti;

Articolo 13 – L’articolo 13 prevede la costituzione di apposite commissioni paritetiche per il controllo sulle condizioni di lavoro. Le commissioni hanno il potere di accedere ai luoghi di lavoro per accertare l’osservanza delle norme di sicurezza e di igiene sui luoghi stessi. I dati e le informazioni acquisiti nel corso delle visite ai luoghi di lavoro sono utilizzabili nel procedimento di accertamento delle contravvenzioni in sede giudiziaria;

Articolo 18 – L’articolo 18 tutela la contrattazione collettiva, riconoscendo ad organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative il potere di stipulare contratti collettivi di lavoro. La contrattazione può avvenire a livello aziendale, territoriale, provinciale, regionale, nazionale o interconfederale. I contratti collettivi sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alle categorie contraenti;

Articolo 19 – L’articolo 19 prevede la partecipazione delle rappresentanze sindacali ai processi produttivi aziendali mediante l’esame congiunto di programmi di sviluppo o ristrutturazione che abbiano riflessi sull’occupazione. Sono altresì previsti esami congiunti anche in occasione dell’introduzione di nuove tecnologie e di processi innovativi che abbiano identiche conseguenze sull’occupazione. Le rappresentanze sindacali partecipano alla discussione dei piani industriali e possono esporre pareri anche in sede governativa in occasione dell’esame dei progetti di investimento pubblico di grande rilevanza economica e sociale;

Articolo 28 – L’articolo 28 prevede sanzioni civili e penali per le violazioni delle norme dello Statuto dei Lavoratori. I lavoratori danneggiati da atti o comportamenti diretti ad impedirne l’esercizio dei diritti previsti dalla legge possono denunciare i fatti alle autorità competenti e citare in giudizio il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno. Le violazioni delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 18 sono punite con ammenda e reclusione.

Il futuro dello Statuto dei lavoratori

A più di 50 anni dalla sua approvazione, lo Statuto dei lavoratori è sicuramente carente nel regolamentare aspetti della disciplina del lavoro che sono stati nel frattempo travolti e stravolti dagli eventi.

Si pensi all’enorme numero di contratti atipici che regolano rapporti di lavoro come quello part-time, di apprendistato, in coworking, i freelance con Partita IVA e così via… Tutte categorie di lavoratori attualmente poco tutelati.

Si pensi alla digitalizzazione degli strumenti e dei processi produttivi che impone una (nuova) tutela contro i rischi di controlli eccessivi, sulla valutazione delle performance e lo stress da iper-connessione.

Si pensi infine alla crescente delocalizzazione e internazionalizzazione delle imprese che richiede una armonizzazione verso l’alto dei diritti e tutele dei lavoratori a livello globale e non più solo nazionale.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Legge nr. 300 del 1970

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