Quando viene pagato il Trattamento di Fine Rapporto?

Qualunque sia la ragione per cui il rapporto di lavoro si interrompa, il lavoratore ha sempre diritto di ricevere il TFR accantonato negli anni dal datore di lavoro, e di fronte alle difficoltà della non occupazione, è più che legittima una certa apprensione fino a quando viene pagato il Trattamento di Fine Rapporto…

Tra i tanti oneri che ricadono sul datore di lavoro c’è infatti l’accantonamento di un importo, proporzionato alla retribuzione annua secondo un criterio che vedremo di seguito, a cui il lavoratore avrà diritto sempre, senza alcun vincolo circa l’uso che ne voglia fare e senza che rilevi se all’origine vi sia stato un licenziamento volontario col dovuto preavviso, il licenziamento per superamento del periodo del comporto o qualunque altra ragione di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Secondo l’attuale disciplina del TFR, l’importo spettante si ottiene dividendo la retribuzione dell’anno in corso per 13,5 e aggiungendo a questo importo, negli anni seguenti, un tasso fisso dell’1,5% a cui aggiungere il 75% del tasso che l’ISTAT indichi per ciascun anno.

Come calcolare il TFR

Per calcolarne l’ammontare del TFR occorre innanzitutto stabilire l’anzianità di servizio del dipendente, cioè gli anni, i mesi e i giorni lavorati alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

A questa anzianità si applicherà il tasso di rivalutazione, ossia un coefficiente che varia ogni anno e tiene conto dell’inflazione. Si moltiplicherà quindi l’anzianità di servizio per il tasso di rivalutazione relativo a ciascun anno e infine si sommeranno i risultati di queste rivalutazioni.

Al risultato finale andrà applicata la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, che è la retribuzione base percepita dal dipendente negli ultimi 12 mesi. La nuova cifra rappresenterà l’ammontare del TFR maturato che spetterà al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Tale importo risulterà così rivalutato a ogni cessazione di rapporto con il datore di lavoro, anche soggetto a contributi previdenziali e assistenziali.

Vediamo un esempio pratico di come calcolare il TFR: ipotizzando quindi che la retribuzione annua sia di 24 mila Euro e applicando il primo coefficiente del 13,5% (€ 24.000 : 13,5 = € 1.777,78) si otterrebbe un importo base del TFR di € 1.777,78 nell’anno in corso al quale aggiungere negli anni seguenti il primo tasso dell’1,5% (€ 1.777,78 x 1,5% = € 26,67) pari a € 26,67 e il secondo tasso pari al 75% dell’inflazione annua secondo l’ISTAT che nel 2022 è stata del 5,7% (quindi 5,7 x 75% = 4,275%) traducendosi in ulteriori 76 Euro (€ 1.777,78 x 4,275% = € 76 ) per un TFR ipotetico riferibile al 2022 di € 1.880,45 (€ 1.777,78 + € 26,67 + € 76).

Ovviamente, il Trattamento di Fine Rapporto non è esente dalle tasse che lo colpiranno proporzionalmente a seconda del relativo importo, crescente a partire dal 15% se pari o inferiore a € 15 mila, del 27% fino a € 27 mila e, per la parte eccedente questo importo, del 38% fino a € 55 mila, del 41% fino a € 75 mila e del 43% se ancora superiore.

Quando viene pagato il Trattamento di Fine Rapporto?

Il TFR viene pagato alla fine del rapporto di lavoro, per qualunque ragione esso si concluda: raggiungimento dell’età per la pensione, licenziamento, dimissioni, perfino fallimento (in questo caso non dal datore di lavoro ma dall’INPS) o decesso del lavoratore (agli eredi).

Per completezza va detto che esiste un’eccezione rispetto a quanto detto a proposito di quando viene pagato il Trattamento di Fine Rapporto e consiste nel caso in cui il lavoratore chieda l’anticipo del TFR come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio nr. 51 del 2020.

Le condizioni sono piuttosto stringenti visto che, anzitutto, potrà essere chiesto solo dal lavoratore che ne abbia bisogno con urgenza o per l’acquisto della prima casa, o per far fronte a spese sanitarie straordinarie, o per la nascita di un figlio (solo il padre!), oppure infine per investire nella propria formazione professionale.

In tutto ciò, nemmeno si potrà riscuotere l’intero TFR ma al massimo i 70% di quanto maturato lasciando obbligatoriamente il residuo 30% ad assolvere a funzione originariamente prevista di ammortizzatore nel caso di improvvisa perdita del lavoro.

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