Rilevanza delle condotte riparatorie e Mediazione penale

Riceviamo e pubblichiamo questo articolo dell’avv. Mario Pavone del Coordinamento nazionale dell’Associazione Nazionale Vittime di Reato sul tema della Mediazione penale.

a. Considerazioni introduttive

I numerosi problemi che affiggono la Giustizia in Italia, nonostante varie Riforme, finiscono con il deprimere la necessità di assicurare sia agli imputati che alle parti offese una rapida decisione anche ai fini del risarcimento dei danni subiti dalla Vittima di reato. Il superamento dell’ottica punitiva e riabilitativa per quella riparativa corrisponde, di fatto, ad una nuova concezione delle risposte sanzionatorie che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento e, nel contempo, ad una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato, persona singola o società nel suo complesso.In quest’ambito si colloca la Mediazione Penale per la quale reo e vittima, adeguatamente supportati, realizzano l’opportunità di prendere parte alla gestione del conflitto causato dal fatto reato, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio che ha i suoi tempi tecnici mai definibili a priori. La Direttiva 2012/29/UE stabilisce norme minime «in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato», sostituendo la meno ampia e articolata Decisione-quadro 2001/220/GAI UE «sulla posizione della vittima nel procedimento penale», fatte salve le precedenti direttive per particolari categorie di vittime.L’art. 2 definisce come «vittima» «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato» estendendo la definizione sino ad includervi anche la c.d. vittima indiretta (non specificamente contemplata,  invece, dalla Decisione Quadro), ovvero «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». La Direttiva, all’art. 2, co. 1, d), definisce, inoltre, come «giustizia riparativa» «ogni procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni [difficultés/matters] sorte dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale [tiers indipendant/impartial third party]».Si tratta di una definizione orientata alle riparabili conseguenze del reato, pressoché identica a quella della Raccomandazione n°(99)19 «sulla mediazione in materia penale» e riferita, dunque, solo a questo particolare «servizio di giustizia riparativa».In base alla Direttiva, l’accesso a tali servizi deve avvenire almeno in presenza delle seguenti condizioni: a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento; b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell’esecuzione di un eventuale accordo; c) l’autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso; d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore; e) discussioni non pubbliche che hanno luogo nell’ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l’accordo delle parti o per preminenti motivi di interesse pubblico.L’Unione Europea, infatti, preso atto che il concetto e la portata della mediazione in materia penale si sono nel tempo ampliati ed è emersa la necessità di una più ampia, comprensiva categoria, fa riferimento ai “servizi di giustizia riparativa”, «fra cui ad esempio la mediazione [mediation entre la victime et l’auteur de l’infraction/victim-offender mediation], il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi».Il provvedimento riconosce alla vittima numerosi diritti in tutto l’arco processuale comprendendovi anche l’esecuzione penitenziaria:dal diritto ad ottenere dettagliate informazioni sul proprio caso al diritto di accesso ai servizi di assistenza, dai significativi diritti di partecipazione al procedimento penale al diritto ad una protezione.Tra i presidi previsti la Direttiva riconosce in concreto alla Vittima «il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa».La giustizia ripartiva, come emerge dai numerosi contributi dottrinali, può , quindi, essere definita come un modello alternativo di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo(1).Da tale definizione si possono estrapolare i tre pilastri fondamentali di tale istituto: L’attenzione al danno e ai bisogni della vittima; L’obbligazione a riparare che nasce da un percorso di auto-responsabilizzazione dell’autore del reato (percorso che non deve essere imposto ma volontario); Il coinvolgimento delle parti nella soluzione del conflitto.Tali aspetti essenziali sono stati altresì messi in luce anche dalle Nazioni Unite, le quali nei loro“Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminale matters” adottati nel2002, hanno elaborato una nozione di giustizia ripartiva che poco si discosta da quella sopra menzionata: “restorative process means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative process may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles”. La riconciliazione con la vittima con una sua partecipazione diretta al procedimento, la riparazione di ciò che è stato leso, la responsabilizzazione di colui che ha commesso l’illecito, la possibilità di individuare risposte al reato diverse da quelle tradizionali risultano essere, pertanto, finalità particolarmente necessarie in una realtà nella quale si cerca una soluzione che riporti alla risocializzazione e alla rieducazione dell’imputato, più che a una sua punizione ma anche ad una efficace deflazione dei giudizi.