La Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso di un lavoratore stabilendo con la Sentenza nr. 43412 del 2010 che «l’addormentarsi costituisce abbandono del posto di servizio» e che possa quindi essere legittimamente licenziato chi si addormenta sul posto di lavoro.
Addormentarsi sul posto di lavoro rappresenta quindi una grave negligenza che giustifica il licenziamento per giusta causa come chiarito dalla Cassazione nelle proprie motivazioni della decisione:
- Il dipendente ha violato il dovere di diligenza, ossia l’obbligo di svolgere le mansioni affidate con la cura richiesta dalla natura delle stesse e dall’interesse dell’azienda. Addormentandosi, non ha assicurato il corretto svolgimento delle proprie funzioni, mettendo a rischio l’organizzazione del lavoro e gli interessi dell’impresa;
- Ha compromesso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e la collaborazione leale richiesta dal contratto;
- Ha posto in pericolo l’incolumità propria e dei colleghi, in virtù delle mansioni assegnate (ad es. operatore di macchinari);
- Ha dimostrato incuria e inadeguatezza al ruolo, non garantendo l’attenzione e la prontezza di reazione necessarie;
- Ha leso l’immagine dell’azienda, compromettendone il buon nome e il prestigio.
Per tutti questi peraltro condivisibili motivi suffragati dalla Corte di Cassazione, il fatto è di una gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa, anche se in presenza di un solo episodio a meno che, a detta di chi scrive, non sia giustificabile da un fatto assolutamente estraneo alla sfera delle responsabilità del lavoratore, opportunamente documentato da un referto medico ad esempio. In ogni diverso caso, sarà legittimamente licenziato chi si addormenta sul posto di lavoro
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