La disdetta del contratto di locazione 3+2 da parte del locatore, cioè a durata determinata in 3 anni più 2 ulteriori anni, deve seguire quanto previsto dalla legge nr. 392 del 1978.
Anzitutto va detto che la disdetta deve essere comunicata al conduttore con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto. Quindi, se il contratto 3+2 scade ad esempio il 31/12/2023, la disdetta deve essere inviata entro il 30/06/2023.
Nella disdetta, il locatore dovrà specificare che non intende rinnovare il contratto alla scadenza e che pertanto questo si intenderà risolto al termine del periodo in corso (cioè dopo il terzo anno del 3+2 previsti).
Attenzione perché, qualora il locatore ometta di precisare il termine finale, il contratto si intenderà risolto a decorrere dal mese successivo alla notifica della disdetta.
Il conduttore avrà da parte sua il diritto di continuare ad abitare l’immobile per altri 2 anni, chiedendo il rinnovo automatico del contratto previsto dalle norme sulla proroga amministrativa oppure, in alternativa, potrà liberare l’alloggio al termine del periodo originario di 3 anni, senza avvalersi della proroga biennale.
Trascorsi i 6 mesi della disdetta e alla scadenza del contratto, il locatore potrà richiedere al conduttore lo sgombero dell’appartamento con una diffida prima e, in mancanza di sgombero volontario, potrà adire le vie legali per ottenerne il rientro in possesso a mezzo di procedura di sfratto.
Per completezza rimadiamo alla lettura di: Sfratto esecutivo con minorenni, le misure a loro tutela e Si può sfrattare l’inquilino moroso velocemente?
La disdetta del contratto di locazione 3+2 da parte del locatore è possibile entro il sesto mese dalla scadenza del primo periodo di 3 (tre) anni, mediante raccomandata a.r., in base alla legge nr. 392 del 1978.
Nota: Nonostante i termini locazione e affitto vengano usati spesso come sinonimi, il loro significato è tuttavia distinto nel mondo del diritto: la locazione è il contratto con cui una parte (detta, il locatore) concede in godimento ad un’altra parte (detta, il conduttore) un immobile o una parte di esso, dietro il pagamento di un canone periodico (l’affitto) secondo quanto disposto nella citata legge nr. 392 del 1978, l’affitto è invece il contratto con cui una parte concede ad un’altra l’uso di un bene mobile o immobile in cambio di un canone. Si tratta di un contratto innominato, privo di specifica disciplina di legge.
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