Telelavoro e Smart working: le nuove frontiere del diritto del lavoro

Due delle modalità di lavoro più innovative degli ultimi anni sono telelavoro e smart working, e il diritto del lavoro nella sua continua evoluzione per adeguarsi ai cambiamenti sociali e tecnologici deve necessariamente tenerne conto.

Cosa si intende per Telelavoro e Smart working?

Prima di affrontare il tema dei diritti di queste nuove categorie di lavoratori è importante circoscriverne gli àmbiti:

  • il telelavoro consiste nello svolgere la propria attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede del datore di lavoro, tipicamente a casa propria, collegandosi in via telematica. Il telelavoratore ha gli stessi diritti e doveri di un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali aziendali;
  • Lo smart working è una forma di organizzazione del lavoro più flessibile e agile in cui la prestazione lavorativa non è vincolata ad un orario o a un luogo specifico e quindi il lavoratore può operare in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione (anche da casa propria) purché garantisca il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati tra datore di lavoro e lavoratore.

Queste nuove tipologie di lavoro pongono inevitabilmente nuovi interrogativi circa i diritti e i doveri dei lavoratori a fronte di un nuovo contesto lavorativo. Ad esempio, come tutelare il diritto alla disconnessione nel telelavoro e nello smart working? Come garantire la sicurezza sul lavoro quando il luogo di lavoro è la propria abitazione? Quali sono gli strumenti di controllo legittimi da parte del datore di lavoro?

Il telelavoro e lo smart working sono certamente opportunità interessanti sia per i lavoratori che per le aziende ma è necessario un adeguamento progressivo del diritto del lavoro per garantire un giusto equilibrio tra flessibilità e tutele dovute.

Il diritto alla disconnessione

Al fine di scongiurare l’iper-connessione del lavoratore senza distinzione tra orario di lavoro e di ‘vita privata’, in Italia il diritto alla disconnessione è garantito dalla Legge nr. 81 del 22 maggio 2017, nota come “Statuto dei lavoratori digitali“, al cui articolo 19 è sancito che “il lavoratore ha diritto alla disconnessione dagli strumenti di lavoro durante i periodi di riposo, compreso il tempo per ferie e i permessi”.

Precedentemente, l’Accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002 già affermava che “il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro, fatte salve le percentuali minime di presenza, eventualmente richieste, per ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

Risulta quindi evidente che, almeno formalmente, i datori di lavoro non possano richiedere ai lavoratori reperibilità o prestazioni lavorative al di fuori del normale orario di lavoro, se non in casi eccezionali, adottando policy interne per sensibilizzare lavoratori e dirigenti sul tema, definendo fasce orarie e modalità per garantire la effettiva disconnessione.

In che modo è regolamentata la sicurezza sul lavoro del dipendente in Telelavoro e Smart working?

La sicurezza sul lavoro del dipendente in Telelavoro e Smart working è regolamentata in Italia dal D.Lgs. nr. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) in base al quale il datore di lavoro deve sempre garantire la sicurezza e la salute del lavoratore anche nel caso di sede di lavoro presso il domicilio del dipendente o in altri luoghi diversi dalla sede aziendale.

Grava quindi sul datore di lavoro l’obbligo di una valutazione dei rischi anche per le postazioni di Telelavoro e Smart working, includendo i rischi connessi all’isolamento del lavoratore e all’uso di attrezzature tecnologiche, dando al lavoratore una formazione specifica mediante un’informativa scritta sui rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Potrebbero perfino essere essere effettuate visite di controllo presso il domicilio del telelavoratore da parte del datore di lavoro, previo preavviso, per verificare l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

A fronte di tutto quanto sopra, in caso di infortunio durante Telelavoro e Smart working, il dipendente sarà tutelato alla stregua dei lavoratori che svolgono la prestazione nelle sedi aziendali, senza alcuna distinzione.

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